Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Co.co.co. solo per pochi verrebbe da dire. Ebbene sì, dopo le varie interpretazioni succedutosi nel tempo dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 (25 gennaio 2015) – che ha rivisitato completamente il Codice dei contratti – è prontamente giunto un interessante chiarimento da parte del Ministero del Lavoro (Interpello n. 5/2015) in merito alla nuova disciplina dei co.co.co. Quest’ultimi, infatti, risultano preclusi ai produttori/intermediari assicurativi e impresa di assicurazione, in quanto la natura di tale attività è prevalentemente di tipo commerciale, non a caso soggetta ad una specifica disciplina che prevede, peraltro, la non applicazione del regime previdenziale della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. La tesi ministeriale è rafforzata dalla circostanza secondo la quale la disciplina dei co.co.co.non contempla l’esercizio del potere direttivo di cui all’art. 2094 c.c. ma il mero requisito della etero-organizzazione. Requisito, questo, che viene a mancare in quanto secondo l’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private)i “produttori diretti” esercitano l’intermediazione assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione ed “operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima”.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 5/2016.
Il quesito - L’Associazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici – ANIA – ha avanzato istanza d’interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente (art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015).
In particolare, è stato chiesto di sapere se la predetta disposizione possa trovare applicazione anche con riferimento ai rapporti di collaborazione tra produttori/intermediari assicurativi e impresa di assicurazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private).
Stop ai co.co.pro – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Welfare ricorda innanzitutto che dal 25 giugno 2015 non possono più essere stipulati contratti di co.co.pro., in quanto all’art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015 è stata disposta l’abrogazione degli artt. da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 2, co. 1 del predetto Decreto Legislativo, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Quindi, è possibile dedurre che dal 1° gennaio 2016 esistono due tipologie di co.co.co: quelle “tradizionali” e quelle organizzate con tempi e luoghi di lavoro fissati dall’azienda. Nel primo caso si applica la disciplina fiscale tipo delle co.co.co., nel secondo, invece, tutta la disciplina del lavoro subordinato. Pertanto, si esclude una lettura di tipo sanzionatoria della norma per dar vita a una nuova forma di collaborazione aggiuntiva a quella tradizionale. In questa nuova forma di collaborazione il Ministero non contempla l’esercizio del potere direttivo di cui all’ art. 2094 c.c. ma il mero requisito della etero-organizzazione; ergo, quel che rileva è la circostanza che il collaboratore svolga la propria attività, oltre che in modo continuativo ed esclusivamente personale, nel rispetto di determinati orari di lavoro e presso luoghi preventivamente individuati dal committente.
Deroghe – Ad ogni modo, esulano dalla nuova disciplina introdotta dal 1° gennaio 2016:
Intermediazione – Alla luce di quanto appena affermato, il Ministero ritiene opportuno soffermarsi sulle disposizioni che regolamentano l’attività d’intermediazione assicurativa contenute nel D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private), attesa la specialità che connota i rapporti tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione (procacciatori di affari, ausiliari dell’impresa, agenti, consulenti ecc.).
Nello specifico, ai sensi dell’art. 106 del citato Decreto l’attività svolta dall’intermediario assicurativo “consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.
Risposta MLPS - Al fine di fornire risposta al quesito posto, il Ministero del Lavoro va a osservare la natura dell’attività che – anche alla luce di quanto disposto dall’art. 2195 c.c. – è prevalentemente di tipo commerciale, non a caso soggetta a una specifica disciplina che prevede, peraltro, la non applicazione del regime previdenziale della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Dunque, laddove le attività svolte dalle categorie predette siano effettuate con modalità conformi al dettato normativo, non presentano i profili di etero-organizzazione richiesti, ai fini dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, i rapporti di collaborazione dei produttori e intermediari assicurativi non rientrino nel campo di applicazione dell’art. 2, comma 1, citato nella misura in cui tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore.