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Con l’avvento del nuovo anno si apre un’interessante possibilità per i datori di lavoro che hanno finora inquadrato in maniera erronea i propri collaboratori. Infatti, chi deciderà di “sanare” tali rapporti – e quindi assumere il collaboratore con un contratto a tempo indeterminato - potrà godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l’assunzione.
Tale facoltà, che si ricorda è contenuta nell’art. 54del D.Lgs. n. 81/2015,riguarda sia i soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) e sia i soggetti titolari di Partita Iva con cui i rapporti di collaborazione siano stati intrattenuti a norma dell’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, ora abrogato.
Al riguardo è bene far notare che la stabilizzazione dei predetti collaboratori è rafforzato anche dal fatto che dal 1° gennaio 2016 si potrebbe godere di un abbattimento del 40% dei contributi previdenziali, fino ad un massimo di 3.250 euro per 24 mesi. Sulla cumulabilità dei due incentivi il condizionale è d’obbligo, in quanto non è stata emanata alcuna prassi che conferma quanto ipotizzato.
Alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che ha introdotto meccanismi estremante restrittivi al fine di scovare collaborazioni autonome fittizie, i potenziali beneficiari della sanatoria sono di conseguenza aumentati a dismisura. Infatti, dal 1° gennaio 2016,si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamentepersonali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.Riepilogando, quindi, gli indici presuntivi – che devono essere tutti presenti affinché si verifichi la riconduzione al lavoro subordinato – sono:
Ad ogni modo, l’art. 2, co. 2 del Decreto in commento indica una serie di casi in cui gli indicatori di presunzione appena visti non avranno efficacia. In particolare, stiamo parlando:
Ma come si realizza la sanatoria?
Innanzitutto il lavoratore deve sottoscrivere con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, appositi atti di conciliazione in una delle sedi protette, di conciliazione o certificazione (articolo 2113, comma 4, del Codice civile, e all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003), vale a dire:
Inoltre è necessario che nei 12 mesi successivialle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.