29 agosto 2012

Co.co.pro. con partita IVA. No all’indennità di disoccupazione

I nuovi co.co.pro. con partita IVA e i professionisti senza cassa non hanno diritto all’indennità di disoccupazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Come si è appreso nei giorni scorsi, la riforma Fornero (L. n. 92/2012), nel tutelare tutti quei lavoratori che sono stati invogliati dai propri datori di lavoro ad aprire una “finta” partita IVA, ha dato vita a una nuova tipologia di rapporto di collaborazione: la co.co.pro. con partita IVA. Ora, il problema principale non è tanto l’atipicità del rapporto di lavoro (finora sconosciuto dalla nostra legislazione), bensì il trattamento fiscale che ne deriva. In altre parole, i compensi percepiti non sono riconducibili ai redditi di lavoro dipendente (come per i co.co.co., co.co.pro. e mini co.co.co), ma ai redditi di lavoro autonomo. E non è una questione di poco conto. Infatti, la speciale indennità di disoccupazione non spetta, per espressa previsione normativa, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo. Pertanto, nel silenzio della L. n. 92/2012 devono intendersi esclusi dal diritto all’una tantum anche le nuove co.co.pro. con partita IVA.

La co.co.pro. con partita IVA – Le differenze fra le co.co.pro. con e senza partita IVA sono poche, ma di fondamentale importanza. Partendo dal presupposto che pur sempre di una “collaborazione a progetto” si tratta, dal punto di vista contrattuale non c'è alcuna differenza tra le suddette tipologie di lavoro: la disciplina è la stessa, quella dettata dal Capo I del Titolo VII del D.Lgs. n. 276/2003 (riforma Biagi), art. 61-69 bis, come stabilisce proprio quest'ultimo articolo introdotto dalla L. n. 92/2012. Anche per quanto riguarda il versamento contributivo all’INPS non vi sono differenze sostanziali, se non fosse per il solo fatto che l'aliquota dovuta alla Gestione separata, sostenuta per 1/3 dal lavoratore e 2/3 dal committente, è dovuta dallo stesso collaboratore se è in possesso di partita IVA. Diverso è invece il trattamento fiscale tra le due tipologie di collaborazioni. Infatti, dal 18 luglio la tassazione differisce a seconda che il reddito derivi da collaborazioni con o senza partita Iva: nel primo caso il reddito è di lavoro autonomo, nel secondo resta reddito assimilato al lavoro dipendente.

Niente una tantum
– Se da un lato l’intento del Governo è quello di tutelare i rapporti mono-committenti (con partita IVA), dall’altro non si è tenuto conto del fatto che i redditi di lavoro autonomo sono esenti dall’indennità di disoccupazione. Pertanto è possibile affermare che l’operazione è riuscita a metà, visto che la tutela si ha soltanto all’interno del rapporto di lavoro e non all’esterno. In altre parole, la co.co.pro con partita IVA è un normalissimo contratto a progetto fintantoché è occupata, ma se resta disoccupata non ha titolo alla speciale tutela una tantum, dando vita a una sostanziale differenza di trattamento rispetto alla co.co.pro. senza partita Iva. Quanto appena affermato viene ribadito dalla stessa riforma del lavoro, la quale conferma che per l’anno 2013 l’indennità di disoccupazione spetta (a determinate condizioni) a tutti i co.co.co. esclusivi (che pagano cioè l'aliquota piena all'INPS) “con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge n. 662/1996”. Pertanto, oltre ai professionisti senza cassa anche i nuovi co.co.pro. con partita IVA non hanno diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto risultano come soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.
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