L’INPS, con il messaggio n. 16961 del 22 ottobre 2013, ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla nuova disciplina dell’indennità una tantum ai co.co.pro., di cui all’art. 2, c. 51-56 della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), operativa dal 1° gennaio 2013. In particolare, è stato precisato che la suddetta indennità non potrà essere riconosciuta in ragione di un’attività di collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione. Ne consegue che, ai fini del soddisfacimento del requisito dei mesi accreditati presso la Gestione separata INPS, non devono essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione.
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Co.co.pro. e prestazione una tantum (118 kB)
Co.co.pro. e prestazione una tantum - Lavoro & Previdenza N. 201-2013
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