2 dicembre 2013

Co.co.pro. Scheda di sintesi

Lavoro & Previdenza N. 222-2013

Il contratto di collaborazione a progetto (c.d. co.co.pro.) è stato recentemente più volte messo al centro dell’attenzione del Governo, modificandone le caratteristiche e il campo di applicazione. L’ultimo intervento in ordine cronologico è il c.d. “Decreto Lavoro” (art. 7, c. 5 del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013), che all’art. 62, c. 1 del D.Lgs. n. 276/2003 ha soppresso l'inciso "ai fini della prova" con la conseguenza che l'elencazione degli elementi che il contratto deve contenere diventa tassativa. Inoltre, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’anno precedente al suddetto disposto normativo, invece, la c.d. Riforma Fornero (L. n. 92/2012) è intervenuta sulla disposizione del progetto e sul programma, prevedendo che il rapporto di
collaborazione non può più essere riferito a un programma di lavoro o ad una fase, bensì è necessario che il contratto identifichi un progetto specifico. Alla luce delle innumerevoli novità che hanno interessato l’istituto in questione nel corso degli anni, è bene illustrare una sorta di check list, partendo dalle fonti, per comprenderne al meglio le caratteristiche tipiche dei co.co.pro.
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Co.co.pro. Scheda di sintesi - Lavoro & Previdenza N. 222-2013
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