30 ottobre 2015

Coassunzione agricola: implementata la Denuncia Aziendale

A breve il Referente unico potrà visualizzare all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” tutte le informazioni contenute nella Denuncia Aziendale approvata

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

È stata implementata la procedura di Denuncia Aziendale (D.A.), al fine di poter consentire al Referente Unico – che sostituisce dal 1° ottobre 2015 l’azienda negli adempimenti previdenziali – di poter presentare l’”UnilavCong” attraverso il portale www.cliclavoro.gov.it, che attesta l’avvenuta assunzione congiunta di più imprese agricole dello stesso dipendente. In particolare, il Referente Unico, nella compilazione del quadro “B” (Anagrafica aziendale del modello DA), dovrà avvalorare con un “SI” il nuovo campo “assunzioni congiunte” e, ai fini della comunicazione delle informazioni relative alle aziende co-datrici, dovrà compilare il nuovo quadro “I” (assunzioni congiunte) indicando, per ogni co-datore, le seguenti informazioni:


  • tipologia Co-Datori(gruppi di imprese; imprese dello stesso proprietario;imprese legate tra loro da un vincolo di parentale o di affinità entro il terzo grado; imprese legate da un contratto di rete).
  • codice Fiscale/P.IVA delle imprese co-assuntrici;
  • codice CIDA, se azienda agricola;
  • data contratto/accordo da valorizzare nell’ipotesi in cui i co-datori siano legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado o abbiano sottoscritto un contratto di rete;
  • associazione di categoria presso la quale è depositato l’accordo o il contratto sottoscritto dai co-datori di cui al punto precedente.

Una volta approvata la Denuncia Aziendale da parte dell’operatore, l’INPS rilascerà al Referente Unico il codice CIDA e verrà attribuito, alla nuova posizione, il codice tipo ditta 1: “55-aziende congiunte”. Inoltre, all’interno del “Cassetto previdenziale azienda agricole”, nella sezione relativa all’anagrafica, il Referente Unico, a breve, potrà visualizzare tutte le informazioni contenute nella Denuncia Aziendale approvata.


A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 6605 di ieri.


Assunzioni congiunte – In particolare stiamo parlando del D.M. 27 marzo 2014, che attua quanto previsto dal c.d. “Decreto Giovannini” all’art. 9, c. 11 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), il quale ha riconosciuto la possibilità, per alcune tipologie di aziende agricole, di assumere congiuntamente lo stesso dipendente al fine di prestare attività presso aziende agricole.


In conseguenza dell’assunzione congiunta, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori, intesi come tali sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Inoltre, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato.


Nel dettaglio, l’assunzione congiunta di uno o più dipendenti può essere effettuata da:


  • imprese agricole, comprese cooperative, appartenenti allo stesso gruppo;
  • imprese agricole, comprese cooperative, riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
  • imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole.

Quindi, riepilogando, i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni relative all’assunzione, trasformazione, proroga e cessazione di lavoratori assunti congiuntamente da effettuarsi al Centro per l’impiego tramite il nuovo modello “UnilavCong”, sono i seguenti:


  • nel caso di assunzioni da parte di gruppi di imprese, la comunicazione sarà effettuata dall’impresa capogruppo;
  • nel caso di assunzioni da parte di imprese dello stesso proprietario, la comunicazione sarà effettuata dallo stesso proprietario;
  • nel caso di assunzioni da parte di soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado e imprese legate tra loro da un contratto di rete, la comunicazione sarà effettuata da un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete. L’accordo e il contratto sono depositati presso le associazioni di categoria.

Referente Unico – Ai fini degli adempimenti previdenziali, l’INPS individua un Referente Unico tenuto – dal 1° ottobre 2015 - alla presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG). Tale figura può essere occupata:


  • dall’impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;
  • dal proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
  • soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell’ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.

Si ricorda, infine che il “Referente Unico” non dovrà essere necessariamente un’azienda agricola ma dovrà essere, obbligatoriamente, un’azienda già presente negli archivi dell’Istituto, anche in altre gestioni. Pertanto, tale figura dovrà essere dotato di matricola INPS o codice CIDA prima di poter procedere all’invio della D.A. in argomento. Medesima condizione deve sussistere per le altre aziende co-datrici di lavoro.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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