Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota operativa n. 10478 del 10 giugno 2013, ha fornito le istruzioni operative ai propri ispettori in merito alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a tre diversi settori: artigiano, agricoltura e commercio. In particolare, viene chiarito che l’impresa familiare può avvalersi di pensionati e lavoratori impiegati a tempo pieno presso altri datori di lavoro, senza che questi ultimi debbano iscriversi presso gli enti previdenziali o riconoscerli come veri e propri dipendenti. Infatti, l’ispettore del lavoro non può pretendere l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la conseguente iscrizione alla Gestione assicurativa di competenza, in quanto si tratta di collaborazioni presuntivamente considerate di natura occasionale. In tutti gli altri casi, invece, la collaborazione è considerata di tipo occasionale quando viene resa entro il limite dei 90gg, vale a dire 720 ore in un anno solare.
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Collaboratori familiari e prestazioni occasionali (130 kB)
Collaboratori familiari e prestazioni occasionali - Lavoro & Previdenza N. 121-2013
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