2 gennaio 2014

Collaboratori familiari. Il pensionato costa meno

Non vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione assicurativa per i pensionati che collaborano nell’impresa di famiglia

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – I pensionati che prestano occasionalmente la propria attività nell’impresa di famiglia, possono ritenersi esenti dall’iscrizione – ai fini previdenziali – alla Gestione assicurativa di competenza. Infatti, l’ispettore del lavoro non può pretendere che l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la conseguente iscrizione all’Istituto assicurativo, in quanto si tratta di collaborazioni presuntivamente considerate di natura occasionale.

Il quesito – Gli esperti della Fondazione Studi CdL sono stati interrogati in merito alla disciplina delle collaborazioni occasionali nell’impresa di famiglia. In particolare, è stato chiesto se sussiste l’obbligo di iscrizione all’INPS anche se si tratta di un familiare pensionato.

Risposta CdL – Per rispondere al quesito posto, i CdL richiamano quanto affermato dal Ministero del Lavoro con la lettera circolare 10478/2013. Innanzitutto, vengono chiarite le caratteristiche della collaborazione familiare, la quale viene resa in virtù di un’obbligazione di natura “morale”, basata sulla c.d. “affectio vel benevolentiae causa”, cioè sul legame solidaristico e affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso. A tal proposito, il MLPS precisa che il lavoro reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre, l’occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto. È il caso dei pensionati, i quali sono ricompresi nell’ambito delle collaborazioni occasionali affectionis causa, escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale. Questi ultimi, infatti, non possono garantire al familiare che sia titolare, o socio dell’impresa, un impegno con carattere di continuità. Pertanto, tali collaborazioni sono considerate di tipo gratuito. Analoga situazione si ha per gli impiegati a tempo pieno presso altro datore di lavoro, in quanto ha comunque poco tempo per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare. In definitiva, affermano gli esperti della Fondazione Studi, il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, come collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali quindi da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.
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