3 febbraio 2016

Collaborazioni irregolari: bis di incentivi per chi stabilizza

La stabilizzazione dei co.co.co., oltre all’estinzione degli illeciti contributivi, fiscali e amministrativi, fa scattare anche l’applicazione dello sgravio contributivo

Autore: DANIELE BONADDIO
Doppio premio per i datori di lavoro che stabilizzano i lavoratori – mediante contratto a tempo indeterminato – i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono stati erroneamente qualificati. In tali casi, infatti, oltre a godere degli effetti di cui all’art. 54, co. 2 del D.lgs. n. 81/2015, ossia l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali (salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione), possono godere anche dello sgravio contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 178 e ss. della L. n. 208/2015).

Tuttavia, l’estinzione degli illeciti è preclusa a quei rapporti di collaborazione “trasformati” in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei 12 mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo. Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di legge potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.

Dunque, fermo restando l’opportunità di svolgere accertamenti nei confronti del personale interessato dalla stabilizzazione solo al termine della stessa procedura, nel caso siano comunque svolti tali accertamenti e comprovate eventuale violazioni, gli ispettori procederanno a notificare il verbale evidenziando tuttavia al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi estinti (e pertanto le sanzioni non saranno dovute) se risulteranno rispettate le condizioni di legge (art. 54 del D.Lgs. 81/2015) e, in particolare il mantenimento del rapporto di lavoro per 12 mesi.

Il chiarimento è contenuto nella Circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali che annuncia, per l’anno in corso, specifiche campagne ispettive al fine di evitare il più possibile comportamenti elusivi, specie nel settore dei call-center.

I nuovi co.co.co. – Il Ministero del Lavoro coglie l’occasione per fornire anche alcuni interessanti chiarimenti concernenti la nuova disciplina delle co.co.co. (art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015), a seguito della soppressione all’art. 52 dei contratti di lavoro a progetto (art. 61 – 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003), i quali potranno esplicare effetti sino alla loro scadenza.

Infatti, dal 1° gennaio 2016 sarà applicata tutta la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro” (c.d. etero-organizzazione).

Pertanto, ogni qualvolta il collaboratore opera all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, il lavoratore verrà trattato come “subordinato”, con l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, ferie, ecc.), che caratterizza tali rapporti di lavoro.

Cosa estremamente importante è che i menzionati “requisiti” devono ricorrere congiuntamente. Sul punto, il MLPS chiarisce cosa si intende per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali”, “continuative” e in riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”.
In particolare, con la prima locuzione si vuole intendere prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; per “continuative” è necessario che la prestazione si ripeti in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità (la Circolare non indica una durata specifica); infine, per quanto riguarda l’ultimo indice occorre che il rapporto sia organizzato dal committente.

Deroghe - Ad ogni modo, l’art. 2, co. 2 del Decreto in trattazione indica una serie di casi in cui gli indicatori di presunzione appena visti non hanno efficacia. In particolare, stiamo parlando:
  • delle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle Confederazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore.
  • delle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali (dunque le professioni ordinistiche);
  • delle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • delle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ATTENZIONE PERÒ. Al riguardo, il MLPS specifica che rimane “astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione”, laddove non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell’art. 2094 c.c.
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