25 luglio 2016

Coltivatori diretti e IAP: stop all’invio del Mod. F24 per il versamento contributivo

Occhio al versamento dei contributi per i lavoratori del settore agricolo: da quest’anno non arriva più il Mod. F24 per il relativo pagamento

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Da quest’anno, i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP) dovranno stare particolarmente attenti per quanto riguarda l’assolvimento dell’obbligo contributivo. Infatti, dal 2016 non arriverà più a casa dei predetti soggetti la lettera dell’INPS per i contributi dovuti per l’anno corrente contenente gli estremi per il pagamento mediante Modelli f24, in quanto gli stessi saranno disponibili nel “Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli”. Sarà, dunque, compito del singolo lavoratore andare a stampare i Mod. F24 e recarsi presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale per versare quanto dovuto.

La notizia, operativa già per il versamento della prima rata in scadenza il 18 luglio 2016 (il 16 cade di sabato), è stata preliminarmente anticipata con Messaggio INPS n. 7381 del 10/12/2015 e successivamente confermata con Circolare INPS n. 93 del 07/06/2016.

Dunque, mentre in precedenza il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l’imprenditore agricolo professionale in possesso di Pin poteva stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi online a disposizione per il cittadino, selezionando la voce “Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli”, ora tale procedura è stata resa obbligatoria per via del mancato invio da parte dell’INPS del modellino di pagamento.

Per avere la stampa gratuita degli f24 gli interessati possono rivolgersi in tutti gli uffici CONFAGRICOLTURA.

Si ricorda che i predetti soggetti pagano in contributi in 4 rate: 18 luglio (I trimestre), 16 settembre (II trimestre), 16 novembre (III trimestre) e 18 gennaio 2017 (IV trimestre).

Per l’anno 2016, le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2% (di cui all’art. 12, ultimo comma, della L. n. 233/1990), sono le seguenti:
  • 23,2% (ridotta a 22,6% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
  • 22,3% (ridotta a 21% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.

Mentre è rimasto invariato l’importo del contributo addizionale rispetto al 2015 ed è pertanto pari a 0,66 euro a giornata anche per il 2016.

Quanto al contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio rimane immutato per quest’anno, nella misura di € 7,49. Tale contributo è dovuto per ogni unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e per gli imprenditori agricoli professionali.

Per quanto riguarda, invece, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, visto che è stato raggiunto l’aumento dei contributi per il quinquennio 2001-2005, il contributo annuo INAIL è pari a:
  • € 768,50 (per le zone normali);
  • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy