4 novembre 2013

Come retribuire la festività abolita del 4 novembre?

Riepilogo delle regole riguardanti il trattamento economico della festività abolita del 4 novembre 2013

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Tra le varie scadenze normative e contrattuali, con la retribuzione riferita al mese di novembre 2013, le aziende e i Consulenti del Lavoro sono chiamati a gestire l’eventuale trattamento economico riferito alla festività abolita del 4 novembre. Infatti non mancano casi per i quali la stessa contrattazione collettiva ha lasciato un vuoto regolatorio, non prevedendo alcun trattamento economico–normativo a fronte dell’abolizione della festività in argomento. Vediamo nel dettaglio come bisogna muoversi per non incorrere in eventuali errori.

La normativa – Al riguardo, si rammenta che a suo tempo la L. n. 54/1977, all’art. 2, dell’art. 1 ha stabilito che: “a decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre”. Ora, mentre la festività del 2 giugno è stata ripristinata, a decorrere dal 2001 (L. n. 336/2000), il 4 novembre (festa dell’Unità nazionale) continua a essere considerato giorno non festivo per il quale spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o il diverso o alternativo trattamento contemplato dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello.

Il trattamento economico – In particolare, per gestire il trattamento economico del 4 novembre bisogna far riferimento all’articolo 5, c. 3, secondo periodo, della L. n. 260/1949 (come modificato dalla L. n. 90/1954), il quale prevede che: “Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”. Ciò significa, in pratica, che la festività cadente di domenica viene retribuita in aggiunta alla normale retribuzione, sia nel sistema di paga mensilizzato (in genere riferito agli impiegati, anche se diversi contratti collettivi hanno esteso tale sistema anche alla qualifica degli operai) sia in quello orario (in genere di esclusiva applicazione alla qualifica degli operai). Nel particolare caso in cui la festività coincida con la domenica, ai lavoratori con paga mensile viene corrisposta un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione, generalmente pari a 1/26 della paga mensile. Ai lavoratori pagati a ore spetta invece il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale. Da precisare che le suddette disposizioni operano salvo eventuali diversi criteri adottati dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza, i quali possono fissare un trattamento economico diverso da quello appena illustrato.

CCNL – Diversi sono, infatti, gli strumenti utilizzati dai CCNL per inquadrare la festività del 4 novembre. La più diffusa è quello che prevede l’assorbimento di tale trattamento nei Rol o comunque nei permessi. A titolo di esempio richiamiamo il CCNL legno e arredamento Pmi, il quale stabilisce che “a fronte delle ore annue di riduzione dell’orario di cui ai commi precedenti, a far data dal 1° gennaio 1990 il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile prevista dal presente contratto per la festività del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto e quindi assorbito e ricompreso nella retribuzione relativa alla fruizione delle predette ore di riduzione dell’orario di lavoro”. Anche per l’anno 2013 si segnalano casi di rinnovi contrattuali che hanno visto modificare il trattamento previsto a fronte della festività soppressa del 4 novembre. Secondo quanto previsto dalla nuova regolamentazione del CCNL Autoscuole, per i lavoratori in servizio alla data del 3 luglio 2013 in luogo del precedente trattamento (pari a quello previsto per le festività cadenti di domenica) viene corrisposto mensilmente, a decorrere dalla mensilità di agosto, un trattamento economico qualificato come Elemento distinto della retribuzione, incidente su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il Tfr. Per gli altri lavoratori, assunti successivamente, l’E.d.r. invece non spetta: a questi ultimi non competerà, quindi, alcun trattamento economico per la festività abolita del 4 novembre.
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