21 gennaio 2016

Concessione CIGO: la gestione delle istanze passa all’INPS

Dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente

Autore: redazione fiscal focus

Laddove l’unità produttiva di un’azienda è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta, la Sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda di CIGO – e quindi tenuta alla liquidazione del trattamento di integrazione salariale - è quella presso cui è ubicata l’unità produttiva. Qualora invece l’unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la Sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva.


Dunque, l’individuazione delle strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO segue il concetto di “unità produttiva”, recentemente chiarito dalla Circolare n. 197 del 2 dicembre 2015.


A chiarirlo è l’INPS con la Circolare n. 7 di ieri fornendo utili istruzioni operative anche in merito ai soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda.


Concessione CIGO – Il D.Lgs. n. 148/2015 all’art. 16, co. 1ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente e che i criteri di esame delle domande di concessione (comma 2) dovevano essere definiti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in trattazione, da un Decreto del Ministero del Lavoro (di cui ancora non si ha traccia).


Sul punto, l’INPS ha chiarito che il nuovo meccanismo di competenza viene esercitato anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina del trattamento di integrazione salariale. Tuttavia, le domande già prese in carico da una Sede (stato domanda ”trasferita”) saranno definite dalla Sede stessa. Al riguardo, appare opportuno evidenziale che i direttori di sede (o dirigenti delegati) avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.


Unità produttiva - Il principio generale su cui si basa il limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale è quello di unità produttiva. Questo concetto organizzativo è adottato dal decreto legislativo 148 come parametro di riferimento per la valutazione di importanti requisiti e limiti che in estrema sintesi, si ritiene utile riepilogare. Il decreto legislativo utilizza la nozione di unità produttiva:


  • per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
  • per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);
  • per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale;
  • per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze.

L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.


Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.


Competenza concessione CIGO – Come precisato in premessa, ai fini dell’individuazione delle strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO occorre tenere conto del concetto di “unità produttiva”. Dunque, se l’unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’azienda. Diversamente, ossiase l’unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’unità produttiva.


Particolare è il caso dei cantieri non qualificabili come unità produttiva. In tal caso, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’azienda. In tali fattispecie, per l’istruttoria delle domande relative a eventi meteo nel settore edilizia ed affini, in attesa dell’attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla Sede Inps competente alla trattazione della domanda.


Provvedimenti amministrativi di concessione – Altro chiarimento riguarda i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda, la cui esclusività è stata affidata ai direttori di sede. Per ragioni di carattere operativo – funzionale, la definizione delle istanze di CIGO può essere delegata formalmente dal Direttore metropolitano/provinciale e di Filiale di coordinamento, mediante apposito ordine di servizio, alla dirigenza di sede.




In particolare, per quanto riguarda le Direzioni metropolitane/provinciali e le filiali di coordinamento, si attribuisce ai direttori delle strutture in questione l’esclusiva competenza sulla definizione delle istanze di CIGO per le quali le medesime strutture sono territorialmente competenti, nonché la definizione delle istanze di CIGO presentate presso le agenzie complesse, territorialmente afferenti.

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