Premessa – Non è possibile perfezionare con il cumulo della contribuzione estera da lavoro dipendente, in presenza di sola contribuzione italiana da lavoro autonomo, il requisito contributivo di cinque anni da lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 4449 di ieri.
La questione – Inizialmente l’INPS aveva chiarito che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, a decorrere dal 1° maggio 2010, per l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la condizione che i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto della domanda siano perfezionati sulla base della sola contribuzione italiana. Ne consegue che il predetto requisito dei cinque anni poteva essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario - periodi da accertare con i consueti formulari comunitari E205 e, in futuro, con i SED P5000 - fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.
Campo di applicazione – A tal proposito, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che solo gli iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale per l’IVS hanno la facoltà di chiedere l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro.
Il chiarimento – Alla luce dell’art. 10 del regolamento (CE) n. 883/2004, il quale chiarisce che solo i periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del principio della totalizzazione dei periodi, è chiaro che il principio di assimilazione si applica a fatti, redditi e avvenimenti. Inoltre, la Commissione Amministrativa, con Decisione H6 del 16 dicembre 2010, in merito all’applicazione del principio di totalizzazione, ha precisato che "tutti i periodi per il relativo rischio maturati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro vanno presi in considerazione unicamente applicando il principio della totalizzazione dei periodi stabilito dagli articoli 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 987/2009", ma che "gli Stati membri restano tuttavia competenti per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale". Ne consegue che, poiché la normativa nazionale in materia richiede come requisito specifico “altre condizioni” l’iscrizione al FPLD, nella fattispecie in argomento (solo contribuzione italiana da lavoro autonomo) tale condizione non sussiste. In conclusione, non è possibile perfezionare con il cumulo della contribuzione estera da lavoro dipendente, in presenza di sola contribuzione italiana da lavoro autonomo, il requisito contributivo di cinque anni da lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
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