2 aprile 2014

Congedo di paternità. Le istruzioni per le aziende agricole


Fornite le istruzioni per la compilazione della dichiarazione trimestrale DMAG relativa al IV trimestre 2013

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con la circolare n. 181 del 23/2013, ha fornito le istruzioni operative sull’applicazione, alle aziende agricole, della norma, prevista dalla riforma Fornero (L. n. 92/2012), sul diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre. In particolare, le istruzioni riguardano la corretta denuncia sul modello DMAG, a decorrere dalla competenza del I trimestre 2013, delle giornate di congedo fruite, nel corso del trimestre, per i soli OTI.

Il congedo parentale – In particolare, stiamo parlando del provvedimento di riforma che introduce l’obbligo per il padre, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, di astenersi dal lavoro per un giorno, con riconoscimento di un’indennità pari al 100% a carico dell’INPS (che si aggiunge all'80% dell'indennità che già spetta alla lavoratrice madre in astensione obbligatoria). Entro lo stesso periodo, inoltre, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di utilizzare altri due giorni, anche continuativi, in sostituzione del periodo spettante alla madre. Per questi giorni di astensione, l'INPS indennizza l'assenza al padre nella misura del 100%, senza alcuna erogazione di indennità alla lavoratrice madre che ha dunque ceduto le due giornate al padre lavoratore.

Le istruzioni operative -
Con la dichiarazione trimestrale DMAG relativa al IV trimestre 2013, i datori di lavoro che anticipano le prestazioni in oggetto, potranno indicare, attraverso una denuncia di tipo P (principale) – S (sostitutiva) – V (di variazione), per ogni singolo lavoratore beneficiario dell’anticipazione, nel quadro “F”, relativamente al “tipo retribuzione”, una delle seguenti lettere:
B) Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di “congedo obbligatorio” del padre lavoratore dipendente di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
D) Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di “congedo facoltativo” del padre lavoratore dipendente di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per ciascuna di esse occorrerà, inoltre, avvalorare: nel campo “giorni”, il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione e nel campo “retribuzione”, l’importo delle prestazioni anticipate per l’evento di cui alle lettere di nuova istituzione. Qualora il permesso sia di tipo orario, occorrerà indicare il numero delle ore nel campo “Ore PT GOR”.

La dichiarazione – Infine, l’INPS tiene a sottolineare che come per le altre prestazioni anticipate, il datore di lavoro dovrà sottoscrivere una dichiarazione del seguente tenore: “il sottoscritto dichiara che gli importi anticipati esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, sono stati determinati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e la relativa documentazione è custodita in azienda”.
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