2 marzo 2016

Congedo parentale e riscatto di laurea: la facoltà di cumulo non è più alternativa

È possibile riscattare, e quindi cumulare, i periodi di congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro con il periodo del corso legale di laurea

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Stop al regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 298 della L. n. 208/2015) è stato abrogato il comma 2 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 503/1992, il quale prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro (ora regolata dall’art.35, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001) non era cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Dunque, la novellata normativa permette ora di poter cumulare i due periodi, a decorrere dal 1° gennaio 2016; inoltre, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1 gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

A chiarirlo è l’INPS con la Circolare n. 44/2016.

Legge di Stabilità 2016 – La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, all’art. 1, co. 298 ha stabilito che “il comma 2 dell’art. 14 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.503 è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Si ricorda che la menzionata norma prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro (ora regolata dall’art.35, comma 5, del D.lgls.151/2001) non era cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Dunque, le due facoltà di riscatto erano alternative sicché, l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.

Chiarimento INPS – Ora, l’abrogazione della norma comporta automaticamente per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. Tra l’altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1 gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

Per converso, il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca. Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.
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