4 febbraio 2016

CONI e federazioni sportive nazionali: esclusi dalla nuova co.co.co.

Le collaborazioni rese in favore di federazioni sportive nazionali e associazioni riconosciute da CONI restano fuori dal nuovo meccanismo di subordinazione

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il CONI, le Federazioni Sportive nazionali, nonché le discipline associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, sfuggono alla nuova disciplina di subordinazione sui co.co.co. recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015 all’art. 2, co. 1.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 6/2015.

Il quesito - Il CONI e l’ANCL hanno avanzato istanza di interpello al fine di avere maggiori delucidazione in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

In particolare, è stato chiesto se il dettato normativo di cui alla lett. d) della citata disposizione possa essere riferito anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

Nuova disciplina dei co.co.co. – In via preliminare, il Ministero del Lavoro rammenta che - dal 1° gennaio 2016 – a norma dell’art. 2, co. 1 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015), sarà applicata tutta la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro” (c.d. etero-organizzazione).

Tuttavia, nel successivo comma vi è una serie di attività che sfuggono alla nuova disciplina, tra le quali figura appunto “le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della L. n. 289/2002”.

Collaborazione sportive – Ciò detto, e al fine di rispondere al quesito posto, il MLPS ha richiamato l’art. 67, lett. m) del citato D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), come modificato dall’art. 90, comma 3, L. n. 289/2002, il quale ai fini della qualificazione dei redditi diversi si riferisce alle “indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Pertanto, al fine di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche il Legislatore ha utilizzato la locuzione “qualunque organismo comunque denominato” con un’accezione ampia in modo da ricomprendervi il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di promozione sportiva nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo non professionale da essi riconosciuto, proprio in considerazione della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona e a finalità di carattere educativo e formativo.

Risposta MLPS – La risposta al quesito posto è positiva, Infatti, in ragione di quanto appena affermato il Ministero del Lavoro ritiene che nell’ambito delle attività escluse dalla nuova disciplina sui co.co.co. sono da ricomprendervi non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.
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