16 gennaio 2016

Contrattazione di II livello 2014: le modalità operative

Eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, potranno essere restituite entro il 16 aprile 2016 indicando il codice “M964” nel flusso UniEmens

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Dopo aver comunicato ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione dello sgravio contributivo in favoredella contrattazione di secondo livello, l’INPS – con il Messaggio n. 162 di ieri – ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio ex lege n. 247/2007. Innanzitutto, è stato specificato che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio eche gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.


Inoltre, qualora siano corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Altro caso particolare è rappresentata dall’ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata; in tal caso, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.


Parimenti, le aziende che - successivamente alla richiesta di sgravio e in conseguenza al principio dell’unicità della posizione contributiva – siano divenute titolari di una sola matricola aziendale, opereranno il recupero del beneficio spettante sulla posizione oggi in essere.


A tal fine, nelle situazioni descritte, le aziende interessate provvederanno – ricorrendone i presupposti - a richiedere alla sede dell’Istituto territorialmente competente l’attribuzione del codice di autorizzazione previsto, corredando la richiesta degli elementi utili all’ammissione al beneficio contributivo.



Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2014 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).



Contrattazione di II livello 2014 -Il D.I. 8 aprile 2015 ha disciplinato, per l’anno 2014, lo sgravio contributivo riguardante l’incentivazione della contrattazione di secondo livello (art. 1, c. 67 e 68, della L. n. 247/2007).


L'art. 1 del suddetto Decreto ha ripartito la dotazione finanziaria di 391 milioni di euro, per l’anno 2015, nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per quella territoriale.


Lo sgravio contributivo, operativo dal 1° gennaio 2015, è concesso sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, o di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare, e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo stesso alla misurazione di incremento di produttività, qualità e altri elementi di competitività.Restano esclusi dall’applicazione dello sgravio le P.A. di cui al D.Lgs. n. 165/2001, rappresentate negozialmente dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.


L’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo a favore delle imprese, pari al tetto massimo dell’1,6% sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di “secondo livello”, relativi all’anno 2014.


Per quanto riguarda la misura dello sgravio, la norma prevede, nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, uno sgravio contributivo articolato nel modo seguente:


  • 25% dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • 100% sulla quota del lavoratore.

Restituzione quote eccedenti – Ai fini della restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende – entro il 16 aprile2016 - potranno utilizzare il previsto codice causale “M964” - avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” - da valorizzare nell’Elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteADebito”, “CausaleADebito”, del flusso UniEmens.


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