31 ottobre 2012

Contratti a termine. Sostituzione semplificata in caso di maternità

Non bisogna più aspettare l’intervallo di 60/90 giorni per l’assunzione fra due lavoratrici in maternità

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Facilitata la successione di contratti a termine. Infatti, il datore di lavoro che intende riassumere, in sostituzione della lavoratrice in maternità, lo stesso lavoratore che aveva assunto, in precedenza, sempre con contratto a termine e sempre per sostituire altro dipendente assente per maternità, può farlo senza dover attendere l'intervallo di 60/90 giorni. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro rispondendo a un quesito del 4 ottobre scorso. La richiesta al M.L.P.S. era volta a sapere se è necessario rispettare i nuovi termini previsti dalla Riforma Fornero nelle riassunzione a termine per sostituzione di dipendenti assenti per maternità. In virtù della specialità delle norme di riferimento (T.U. maternità) e del fatto che la riforma Fornero non l’ha modificata, il Ministero ritiene che il T.U. prevalga sulla disciplina generale del contratto a termine.

Il quesito - E' stato chiesto al Ministero se è necessario rispettare i nuovi termini previsti dalla riforma Fornero nelle riassunzione a termine per sostituzione di dipendenti assenti per maternità.

La riassunzione – Come è noto, il D.Lgs. n. 368/2001 ha posto un divieto alla riassunzione a termine di uno stesso lavoratore. Infatti, la legittimità della riassunzione tra un contratto e l’altro, è condizionata da un determinato intervallo di tempo in mancanza del quale il secondo contratto è ritenuto a tempo indeterminato. Con la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012), a decorrere dal 18 luglio scorso, tale intervallo è stato esteso a: 60gg (prima erano 10gg) per i contratti inferiori a 6 mesi; 90gg (prima erano 20gg) per i contratti superiori a 6 mesi. Inoltre, sempre in tema di riassunzione, la conversione in legge del c.d. “D.L. Sviluppo” (D.L. 83/2012) ha modificato anche i termini di assunzione dei lavoratori stagionali tra un contratto e l’altro. Infatti, l’intervallo passa da: 60 giorni a 20 giorni per quelli fino a 6 mesi; mentre per quelli superiori il termine passa da 90 giorni a 30 giorni.

Successione per maternità – In questo contesto particolare importanza assume il T.U. maternità (D.Lgs. n. 151/2001) che concede la possibilità di assumere a termine in sostituzione di lavoratori assenti per maternità ai sensi delle L. n. 230/1962 e n. 196/1997 (normative entrambe abrogate). Tali assunzioni, inoltre, possono avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto all'inizio del congedo di maternità, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

I chiarimenti del M.L.P.S. - Il Ministero del Lavoro, analizzata la specialità delle norme di riferimento (T.U. maternità) e il fatto che la Riforma Fornero non ha inciso su di essa, è possibile affermare che il T.U. prevalga sulla disciplina generale del contratto a termine. Pertanto, il datore di lavoro che intenda riassumere, in sostituzione di una dipendente in maternità, la stessa lavoratrice che aveva assunto, in precedenza, sempre con contratto a termine e sempre per sostituire un'altra dipendente assente per maternità, non dovrà più attendere l'intervallo di tempo di 60/90 giorni.
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