26 aprile 2016

Contratti di solidarietà: integrazione salariale del 10% anche per il 2016

Autore: redazione fiscal focus
Anche per l’anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l’incremento del trattamento d’integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del D.L. n. 726/1984, stipulati prima del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data.

A renderlo noto è l'INPS con il Messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016 che ha evidenziato che per gli incrementi d’integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, le suddette operazioni andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga di gennaio 2017.

Integrazione salariale per i contratti di solidarietà - Il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 2016, n. 21 - all’art. 2-quater, comma 2, prevede che per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati prima del 24 settembre 2015, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di 12 mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.

Con riguardo al trattamento d’integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015, l’INPS ha rilevato che alcuni dei predetti contratti sono stati autorizzati alla fine del 2015, senza mettere in condizioni le aziende interessate di poter conguagliare l’incremento del predetto trattamento stabilito, nella misura del 10% del trattamento.

Per risolvere la questione, è permesso alle aziende di poter avviare il recupero del predetto incremento del trattamento d’integrazione salariale, connessi ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina di cui alla Legge n. 863/1984, erogato nel corso dell’anno 2015, mediante conguaglio entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016.

Istruzioni operative - Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in oggetto, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens a partire dal periodo di paga di competenza aprile 2016.
Per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986), si conferma la prassi in uso, basata sull’utilizzo del codice “G603”.

Mentre per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2016, i datori di lavoro valorizzeranno, nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS”, il codice di nuova istituzione “G709” e, nell’Elemento “DenunciaIndividuale” “ImportoCongCIGS”, l’importo posto a conguaglio.

Ancora, per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2016 (gennaio, febbraio, marzo), e non conguagliata valorizzeranno, nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS”, il codice di nuova istituzione “G710” e, nell’Elemento “DenunciaIndividuale” “ImportoCongCIGS”, l’importo posto a conguaglio.

Per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario d’integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2016, dovranno valorizzare, nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS”, il codice di nuova istituzione “F505” e, nell’Elemento “DenunciaIndividuale” “ImportoCongCIGS”, l’importo posto a conguaglio.

In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell’obbligo di monitoraggio mensile delle stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi gennaio, febbraio e marzo 2016 dovranno essere effettuate con le denunce contributive relative ai periodi di paga di aprile, maggio e/o giugno 2016. A partire dalla competenza di giugno 2016, cesserà l’operatività del predetto codice “G710”.
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