Premessa – Stabilizzare ora i propri dipendenti mediante contratto a tempo indeterminato risulta più conveniente per le imprese. Infatti, dal 1° gennaio 2014 è scattato il rimborso totale (anziché per un massimo di sei mesi) del contributo addizionale dell'1,4% pagato durante tutto il rapporto a termine. Nell'ipotesi della riassunzione con contratto a tempo indeterminato del lavoratore prima tenuto a termine, invece, resta ferma a sei mesi la durata massima del rimborso del contributo addizionale. La novità deriva dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) che cancella altresì la riduzione al 2,6% (resta al 4%) del contributo versato dalle agenzie di somministrazione agli enti bilaterali per gli interventi di formazione a favore degli stessi lavoratori.
Restituzione del contributo addizionale - Dunque, la prima novità riguarda il contributo addizionale dovuto dalle aziende sui contratti a termine, pari all'1,4% e destinato al finanziamento dell'Aspi (e mini-Aspi). L'addizionale, in particolare, non è dovuta: in caso di assunzioni a termine per sostituire lavoratori; per lo svolgimento di attività stagionali; in caso apprendisti; nel settore pubblico. Tuttavia, una volta pagato, è previsto che il contributo addizionale sia restituito al datore di lavoro nelle seguenti due ipotesi:
a) qualora il contratto a termine venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato;
b) qualora il datore di lavoro assuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entro sei mesi dalla scadenza del contratto, il lavoratore precedentemente assunto a termine. In tal caso, però, il rimborso è ridotto dell'importo del contributo addizionale corrispondente a tutti i mesi che intercorrono tra la scadenza del precedente contratto a termine e la stabilizzazione del rapporto a tempo indeterminato.
Da notare che nell'uno (trasformazione) e nell'altro caso (riassunzione) la restituzione del contributo addizionale non può superare l'importo dello stesso contributo pagato negli ultimi sei mesi durante il rapporto di lavoro a termine nel casi in cui il rapporto (a termine) abbia avuto una durata pari o superiore ai sei mesi (se inferiore invece il rimborso non potrà superare i mesi di effettiva durata del rapporto di lavoro a termine). Quindi, il rimborso totale opera nelle seguenti due condizioni:
- con riferimento alle “trasformazioni” dei rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato;
- con riferimento alle “trasformazioni” operate a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2014 (non prima).
La novità della restituzione totale del contributo, dunque, non riguarda invece le ipotesi:
- di riassunzioni a tempo indeterminato, entro sei mesi dalla conclusione del prevedente rapporto di lavoro, degli ex lavoratori a termine, per le quali dovrebbe continuare a valere l'attuale disciplina che vincola la restituzione del contributo a soli sei mesi (fatta salva un’auspicata lettura «estesa» della norma da parte dell'Inps).
Abolito lo sconto alle agenzie di somministrazione - La seconda novità riguarda il contributo dovuto dalle agenzie di somministrazione, sempre sui contratti di lavoro a termine e oggi pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori (a termine) impiegati in somministrazione. Il contributo è devoluto a favore degli enti bilaterali (Formatem ed Ebitemp) che curano gli interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché altre misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. La riforma Fornero (articolo 2, comma 39, della Legge n. 92/2012) aveva previsto la riduzione del predetto contributo, facendolo scendere dalla vigente aliquota dal 4% a quella del 2,6%, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ma la legge di Stabilità per il 2014 cancella questa norma della riforma Fornero e con essa, di conseguenza, anche la prevista riduzione della contribuzione che, dunque, resta confermata all'aliquota del 4%.