24 maggio 2016

Contratto a termine: plafond al 35% nel settore aereo

Autore: redazione fiscal focus
Il plafond dei contratti a termine massimi stipulabili nel trasporto aereo ed i servizi aeroportuali, pari al 20% secondo la normativa generale, vengono elevati al 35% in quanto si somma anche un 15% previsto dalla disciplina aggiuntiva di cui dell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001, fino alla sua abrogazione prevista per il 31 dicembre 2016.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 15/2016.

I quesiti - L’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo (ASSAEREO) ha avanzato istanza d’interpello per avere maggiori delucidazioni in ordine alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni concernenti la disciplina del lavoro a tempo determinato (artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015).
I quesiti avanzati sono molteplici:
• innanzitutto è stato chiesto al Ministero del Lavoro cosa volesse intendere la norma all’art. 21, comma 2 nella parte in cui viene sancita la non applicazione del regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e la stipulazione del successivo, nelle ipotesi in cui si tratti “di lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”;
• analogo quesito riguarda la non applicazione del limite dei 36 mesi e dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a tempo determinato nelle ipotesi di svolgimento di attività stagionali ex art. 21, comma 2. Sul punto, è stato chiesto anche se i periodi di lavoro prestati per lo svolgimento delle attività stagionali devono essere computati o meno ai fini della determinazione del limite di durata massima del termine di 36 mesi o dell’eventuale diverso termine già fissato dai contratti collettivi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001;
• infine, ultimo quesito concerne i limiti percentuali per l’attivazione dei contratti a termine ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001, ossia se il plafond del 15% possa sommarsi al 20% previsto dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, fino all’abrogazione del citato articolo 2, con decorrenza 1° gennaio 2017.

Il contratto a termine - Il contratto a termine, disciplinato ora dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, è un contratto di lavoro subordinato, che differisce dalla forma comune del rapporto di lavoro (contratto a tempo indeterminato), in quanto bisogna indicare un tempo ben preciso di durata del contratto, ossia una data di inizio e fine del rapporto di lavoro.

Esso deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, mentre la durata non può essere superiore a 36 mesi per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi d’interruzione tra un contratto e l'altro.

Sempre in riferimento alla durata massima del rapporto di lavoro a termine, l’attuale disciplina prevede 5 proroghe massime; in caso di violazione di sforamento di detto limite, il contratto si trasforma a tempo indeterminato a partire dalla sesta proroga.

Per quanto concerne i rinnovi, invece, tra un contratto a tempo determinato e l’altro, bisogna rispettare i seguenti intervalli temporali (c.d. “periodi cuscinetto”) introdotti dal “Decreto Giovannini” (D.L. n. 76/2013):
• 10 giorni, per i contratti inferiori a 6 mesi;
• 20 giorni, per i contratti superiori a 6 mesi.
L’inosservanza dei termini converte il rapporto a tempo indeterminato.

Attività stagionali – Ai fini dell’individuazione delle attività stagionali, che risultavano esclusi dall’applicazione del regime degli intervalli, l’art. 5, comma 3 e 4-ter del D.Lgs. n. 368/2001 rinviavano al D.P.R. n. 1525/1963 nonché alle previsioni contenute nella contra5ttazione collettiva
In particolare, la diposizione di cui all’art. 5, comma 3, stabiliva che risultavano esclusi dall’applicazione del regime degli intervalli i “lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter, nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Il comma 4 ter, a sua volta, escludeva l’applicazione del limite massimo dei 36 mesi per i lavoratori a tempo determinato impiegati nell’ambito “delle attività stagionali, definite dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Inoltre, ai sensi della previgente disciplina di cui all’art. 10, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 368/2001, risultavano esenti dai limiti quantitativi di utilizzo fissati dalla contrattazione collettiva le assunzioni a tempo determinato effettuate per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963 e successive modificazioni.

Risposta MLPS – Il Ministero del Lavoro fa presente che l’attuale Legislatore all’art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 ha ritenuto di dover escludere dal regime degli intervalli (c.d. “periodo cuscinetto) i lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”, salva l’applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 1525/1963 nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale.

Dunque, è possibile notare come l’attuale quadro regolatorio continui a demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere altre ipotesi, ulteriori rispetto a quelle già indicate come stagionali dal D.P.R. n. 1525/1963 – da individuare a norma dell’emanando Decreto Ministeriale – per le quali non operano i previsti limiti di legge. Ciò significa che il rinvio medio tempore al D.P.R. n. 1525/1963 avviene in “sostituzione” dell’emanando Decreto Ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo.

In definitiva, nell’ambito di tali ulteriori ipotesi si ritiene possibile annoverare, in ragione dell’ampio rinvio contenuto alla contrattazione collettiva, anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368/2001, in continuità con il previgente quadro normativo.

Con riferimenti al secondo quesito posto, Il MLPS ritiene corretto ritenere che i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscano un’eccezione al limite di durata massima di 36 mesi o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva. Ne consegue, quindi, che eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del predetto limite, che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.

Infine, con riferimento all’ultimo quesito posto, è stato specificato che il limite del 15% di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001 introduce limiti percentuali ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale (20%), evidentemente giustificati dalla specificità del settore e dalle esigenze ad esso connesse.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy