Alla luce del nuovo contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs act, oggetto di discussione nell’odierno consiglio dei Ministri, gli esperti della Fondazione Studi CdL (Circolare n. 4/2015) hanno fornito alcuni spunti di riflessioni per quel che concerne la prescrizione dei crediti retributivi. In particolare, l’attenzione dei CdL si è focalizzata sul come leggere tale fenomeno in un sistema, come quello delle tutele crescenti, ove ai nuovi assunti non troverà più applicazione l’art. 18 della L. n. 300/1970, che rappresenta tra l’altro l’elemento dirimente per una diversa decorrenza del termine prescrizionale.
Prescrizione redditi retributivi – Il regime della prescrizione dei redditi retributivi è disciplinato dall’art. 2948 c.c., il quale prevede che “
si prescrivono in cinque anni [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [...]”. Sul punto, la giurisprudenza nel tempo ha affermato che tale norma è applicabile non soltanto ai crediti per la retribuzione ordinaria, ma anche:
- al lavoro straordinario, a prescindere della periodicità, della relativa prestazione nonché le retribuzioni per le festività nazionali coincidenti con la domenica;
- ad ogni altro credito di lavoro, cioè avente origine e titolo nel rapporto di lavoro.
Restano
escluse dalla prescrizione soltanto le erogazioni originate da cause autonome, rispetto a detto rapporto, ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro.
Decorrenza – Quanto alla decorrenza del termine, esso è posto in corso di rapporto per i lavoratori impiegati in imprese cui trova applicazione l’obbligo di reintegra di cui all’art. 18, c. 4 e 7 dello Statuto dei Lavoratori. Per le altre categorie di lavoratori, invece, la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi inizierà alla fine del rapporto di lavoro.
Contratto a tutele crescenti - Ora, considerando che il contratto a tutele crescenti – pur depotenziando la tutela reale – prevede comunque il diritto alla reintegra per i licenziamenti disciplinari in cui si dimostri l’insussistenza del fatto contestato e per quelli affetti da nullità, i CdL ritengono che nelle aziende più grandi la prescrizione continui a decorrere durante il rapporto d lavoro.
Tuttavia, l’esclusione della reintegrazione e lo scarso importo dell’indennizzo predefinito in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, potrebbero portare il lavoratore ad evitare rivendicazioni, temendo la ritorsione del licenziamento. Secondo i CdL, ciò potrebbe portare a ritenere equiparabili le posizioni di tutti i lavoratori nel senso della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto.
Conclusioni – Alla luce di quanto su affermato, i CdL ritengono possibile un intervento sul regime di decorrenza della prescrizione, suggerendone uno di tipo “
invertito”, dove al crescere delle tutele verrà legata la decorrenza della prescrizione. In questo modo, sussistendo il requisito occupazionale, un lavoratore che potrà richiedere l’indennizzo economico nella misura massima o comunque in una misura consistente, avendo una forza contrattuale maggiore, maturerà la prescrizione in corso di rapporto, mentre un neoassunto la maturerà successivamente al raggiungimento di un numero di anni che potrà rappresentare un deterrente per il proprio licenziamento.