Premessa –Le aziende che hanno usufruito per gli anni 2010/2011 dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, compreso lo sgravio contributivo dello 0,50% (ex lege n. 297/1982), potranno versare le differenze di TFR al Fondo di Tesoreria entro il 16 maggio 2013. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 3678 dell’1 marzo 2013, facendo seguito alla circolare n. 151/2012
La questione –La quota di TFR che le aziende destinatarie delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 755 e successivi della L. n. 296/2006 versano mensilmente al Fondo di Tesoreria, affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo aggiuntivo IVS (0,50%), e viene calcolato sull’imponibile previdenziale. Le aziende di cui trattasi, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello (ex lege n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni), all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS. Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria. Per consentire alle aziende di effettuare il versamento integrativo a titolo di contributo TFR, l'INPSha istituito una nuova causale “CFo3” da esporre nel flusso Uniemens, in corrispondenza dell'"Importo Pregresso" del l'elemento "Contribuzione" di “Mese Tesoreria” di "Gestione Tfr".
Il versamento –Dopo l’intervento della Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012), che ha reso strutturale un incentivo che prima era considerato di natura sperimentale, l’Istituto previdenziale ha indicato il termine di versamento del contributo in argomento. Dunque, al fine di semplificare il complesso degli adempimenti che fanno capo ad aziende ed intermediari, le differenze di TFR – divenute tali a seguito dell’effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex lege n. 297/1982 - potranno essere versati al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 maggio 2013. Infine viene chiarito che, a regime,il versamento dovrà intervenire nell’anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dell’incentivo, ancorché lo stesso si riferisca a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali che riguardano annualità precedenti.
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