Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta all’interpello n. 41 dell’11 novembre 2011 avanzato da parte della F.R.T. (Federazione Radio Televisioni), ha chiarito che per quanto riguarda la figura dell’esperto opinionista, i redditi derivanti dalla sua attività, consistente in partecipazioni a trasmissioni televisive, sarà assoggettato all’ENPALS solo se l’attività sarà assimilabile a quella del presentatore, come nel caso in cui la stessa sia collaterale e di sostegno al conduttore/presentatore.
Il quesito – La F.R.T., in data 11 novembre 2011, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in merito all’inquadramento contributivo della figura professionale “dell’esperto opinionista” che partecipa alle trasmissioni televisive per commentare su un determinato argomento di cui risulti professionalmente competente. In particolare, si chiede se i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di “opinionista” debbano essere assoggettati all’ENPALS.
Ospite e commentatore – In via preliminare, il DGAI per rispondere al quesito posto fa esplicito riferimento all’art. 3 del D.Lgs n. 708 del 16 luglio 1947, il quale non incorpora la figura professionale in commento, se non quella del “presentatore”. Tuttavia, la figura dell’opinionista, ovvero colui che nell’ambito di una trasmissione televisiva fornisce una propria opinione, può includere sostanzialmente due figure: quella “dell’ospite” e del “commentatore”.
La risposta del Ministero del Lavoro – Il Ministero del Lavoro, al fine di fornire la risposta al quesito posto, si occupa di inquadrare preliminarmente le figure “dell’ospite” e del “commentatore”.
- L’ospite è un soggetto chiamato, a fronte di un compenso, a fornire anche in modo continuativo una opinione in seno alla trasmissione televisiva, e non può assimilarsi al presentatore. Pertanto, l’eventuale compenso percepito in tale qualità sarà assoggettato a contribuzione ENPALS solo ove il soggetto medesimo sia già assoggettato a tale contribuzione in quanto lavoratore dello spettacolo con qualifica rientrante nell’elenco di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 708 del 16 luglio 1947. Ove invece, l’ospite sia un professionista iscritto in apposito Albo e già assoggettato a contribuzione presso la rispettiva Cassa previdenziale, l’eventuale compenso percepito in quanto “ospite” in virtù della sua competenza professionale, sarà assoggettato alla contribuzione relativa al proprio regime previdenziale di appartenenza (salvo per quei professionisti che sono già assoggettabili a contribuzione ENPALS). Per gli altri soggetti, continua la risposta ministeriale, il compenso percepito in qualità di “ospite” in un programma televisivo sarà assoggettato alla contribuzione presso la Gestione separata dell’INPS in presenza delle relative condizioni, quale prestazione di lavoro occasionale, a progetto, ovvero quale lavoratore autonomo libero professionista senza cassa (con partita IVA), a seconda della tipologia contrattuale utilizzata;
- spostando ora l’attenzione alla figura del “commentatore” televisivo, il DGAI stabilisce che in determinati casi, a differenza dell’ospite, può ritenersi una figura di supporto e sostegno al presentatore/conduttore, come nel caso in cui l’attività di commentatore sia collaterale e di sostegno al conduttore/presentatore, valutando congiuntamente i tempi di intervento e l’indipendenza nella gestione degli stessi nonché l’effettivo ruolo svolto nell’ambito della trasmissione. In tali casi, il compenso percepito dal commentatore sarà assoggettato a contribuzione ENPALS, in quanto figura rientrante per assimilazione i quella del “presentatore”.
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