18 novembre 2020

Controllo a distanza dei lavoratori

Lavoro e Previdenza n. 165 - 2020

L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, Legge 300/1970, prevede che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. “In mancanza di accordo”, prosegue l’art. 4, “gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro”. Attualmente, quindi, gli strumenti in esame sono utilizzabili a tutela dei seguenti interessi: la sicurezza del lavoro, la tutela del patrimonio aziendale e per esigenze organizzative e produttive.
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Controllo a distanza dei lavoratori - Lavoro e Previdenza n. 165 - 2020
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