Premessa – Per il riscatto parziale della posizione maturata presso il fondo pensione, è necessario che il periodo di 12 mesi di cassa integrazione a zero ore debba essere continuativo e intero. Mentre per il lavoratore messo in mobilità il riscatto non prevede alcuna durata, fissando il termine (da 12 a 48 mesi) solo per il caso dell’inoccupazione. A precisarlo è la Covip che ha risposto a un quesito posto da un fondo pensione negoziale, fornendo di conseguenza un'ulteriore chiave interpretativa di approfondimento alle casistiche del riscatto parziale per cassa integrazione e mobilità.
Il quesito – Due sono stati i quesiti posti: in primo luogo è stato chiesto se possono essere computati nel termine di 12 mesi di CIG anche i periodi pregressi di cassa integrazione, non continuativi e antecedenti l’instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro; e se sia possibile per gli iscritti esercitare il riscatto parziale per mobilità a prescindere dalla durata della stessa.
Il riscatto – Il riscatto della posizione individuale consente di ottenere la restituzione di quanto accantonato presso il fondo pensione. Tale riscatto è vincolato da determinate condizioni, come per esempio la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro. Nel caso specifico, sono stati avanzati alcuni quesiti circa il riscatto per motivi di CIG e mobilità.
La risposta – Per rispondere al primo quesito posto, l’Autorità di Vigilanza ritiene che il periodo di 12 mesi di cassa integrazione a zero ore debba essere continuativo, non reputandosi ammissibile, ai fini del riscatto il cumulo di più periodi di cassa integrazione inferiori a un anno. Quanto al secondo quesito, la Covip fa presente che per il riscatto dovuto a mobilità non è prevista alcuna durata, fissando il termine (da 12 a 48 mesi) solo per il caso dell’inoccupazione. Pertanto, afferma l’avviso, che la sottoposizione alla procedura di mobilità comporti per il lavoratore la facoltà di riscattare la posizione individuale nella misura del 50%, prescindendo dalla durata della stessa. Infine, secondo la Commissione, i lavoratori in mobilità possono chiedere il riscatto totale della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 252/05, dato che l’istituto della mobilità presuppone il licenziamento del lavoratore, il quale a sua volta configura un’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione avente natura collettiva.
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