La Risoluzione n. 29/E dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul calcolo dell'anzianità di partecipazione rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione per chi è iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari.In particolare, si focalizza sul caso in…
Quesito sottoposto
L’associazione istante chiede chiarimenti in merito al
calcolo dell’anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione dal 15% al 9% su determinate prestazioni di previdenza complementare, nel caso in cui un aderente sia iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari.
Al riguardo, l'Associazione fa presente che il decreto legislativo n. 252/2025 prevede, in relazione a determinate prestazioni, l'applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta progressivamente fino al 9% in ragione dello 0,30 % per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
Nella risoluzione vengono elencate le principali tipologie di prestazioni di previdenza complementare a cui si applica questa disciplina fiscale:
- Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)
- Anticipazioni per spese sanitarie
- Riscatto parziale per inoccupazione o procedure di mobilità
- Riscatto totale per invalidità o inoccupazione prolungata
- Riscatto totale in caso di morte dell'aderente
- Prestazioni definitive in forma di rendita o capitale
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La risoluzione in commento richiama l’articolo 11 del decreto legislativo 252/2005, e precisa che determinate prestazioni sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
In sostanza, l’Agenzia chiarisce che l'adesione contestuale a più forme di previdenza complementare comporta, quindi, che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di tassazione applicabile alle anticipazioni e alle altre prestazioni pensionistiche deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione.
Quindi, nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell’aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.
Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione, si ritiene che l'altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.
Ciò permetterà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.
In sintesi, la Risoluzione n. 29E fornisce indicazioni precise sul calcolo dell'anzianità di partecipazione nel contesto della previdenza complementare, agevolando l'applicazione delle agevolazioni fiscali anche in situazioni di multi-adesione a fondi pensione.
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