17 agosto 2015

CU. Occhio alla scadenza del 21/9

Le CU dei lavoratori autonomi, che non contengono redditi da dichiarare con il modello 730, potranno essere inviate entro il 21 settembre

Autore: Redazione Fiscal Focus
La proroga al 21 settembre 2015 del modello 770/2015 (sia ordinario che semplificato), disposto dal Dpcm del 28 luglio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2015, porta con sé alcune importanti conseguenze anche per quanto concerne gli adempimenti collegati, e in particolare della Certificazione Unica (CU). Infatti, il termine per l’inoltro del modello dichiarativo appena citato slitta al 21 settembre 2015, anche per quei contribuenti che non abbiano dichiarato i propri redditi nel modello 730. Si tratta delle certificazioni che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 e che l’Agenzia delle Entrate aveva ricordato il mese scorso dovessero essere trasmesse entro fine luglio.
Altra conseguenza positiva è la possibilità di porre in essere i ravvedimenti relativi all’anno 2014 entro il 21 settembre e non più il 31 luglio 2015.

La proroga - Al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle aziende e dai professionisti, con riferimento all'accavallarsi, nel mese di luglio, di numerosi adempimenti di natura tributaria a carico di contribuenti e degli stessi sostituti d'imposta, il Governo ha prorogato in zona cesarini il termine d’invio del modello 770 (sia semplificato che ordinario) dal 31 luglio al 21 settembre 2015.
Ricordiamo che la proroga era stata annunciata dal MEF in risposta a un question time in Commissione Finanze della Camera il 23.07.2015. Tuttavia, l’ufficialità della proroga è arrivata in concomitanza con la scadenza originaria.
L’originaria scadenza del 31 luglio è stata prorogata per il terzo anno consecutivo. Anche nel 2014 c’era stato lo slittamento della scadenza. E anche nel 2014 l’ufficializzazione della proroga è arrivata a ridosso della scadenza.

Richieste degli Ordini professionali - Tale proroga è stata fortemente voluta dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali, come ad esempio i Consulenti del Lavoro in quanto sono stati i primi ad annunciare la firma posta dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, sul Dpcm di proroga in seguito ad un tavolo tecnico tra Consiglio Nazionale e MEF, avente oggetto la semplificazione fiscale.
In quell’occasione i Consulenti del Lavoro hanno sottoposto al MEF alcune proposte che, pur senza conseguenze in termini di gettito, possono comportare tangibili semplificazioni non solo ai professionisti, ma soprattutto ai contribuenti sui quali si riverberano gli effetti di adempimenti ontologicamente complessi e articolati, ma per di più da svolgere a ridosso di scadenze e spesso contrassegnati da incertezze applicative.
Particolare attenzione i Consulenti attribuiscono agli adempimenti dei sostituti di imposta, soprattutto in conseguenza della nuova comunicazione unica, che ha debuttato nel 2015, per la dichiarazione delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto nel periodo di imposta precedente. Tale comunicazione, che ha sostituito il CUD, accoglie i redditi corrisposti ed assoggettati a ritenuta d'acconto a lavoratori dipendenti e assimilati, lavoratori autonomi, etc. Il termine di redazione e consegna è fissato per il 28 febbraio di ogni anno ed è previsto che entro il 7 marzo venga effettuata la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate. I Consulenti del Lavoro hanno condiviso l'esigenza di semplificare il rapporto fisco-contribuente, ma occorre considerare che a fine febbraio scade il termine per il conguaglio fiscale ed alla luce del fatto che si tratta di un adempimento completamente rinnovato, ampliato nei contenuti e con un nuovo onere, che è quello di trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate, propongono la consegna ai sostituiti al 15 marzo di ogni anno e la trasmissione a fine marzo.

Le conseguenze –
Come precisato in premessa, la proroga del modello 770 si riversa inevitabilmente sulle Certificazione Uniche, ed in particolare su quelle contenenti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per i contratti di appalto. In altre parole, si tratta delle CU che non contengono redditi da dichiarare con il modello 730.

Dunque, gli effetti principali della suddetta proroga sono due:
1. differimento al 21 settembre delle CU che non contengono redditi da dichiarare con il modello 730. Entro tale termine è possibile regolarizzare anche l'infedele presentazione dei modelli dei sostituti dell'anno precedente (2013), l'omessa esecuzione delle ritenute del 2014 e l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel corso del periodo d'imposta scorso (2014), utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso
2. possibilità di poter regolarizzare, entro il 21 settembre, l'omessa presentazione dei modelli 770/2015 (semplificato e/o ordinario).
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