21 febbraio 2014

CUD 2014. Occhio alla previdenza complementare

Nel campo 130 va esposta quella parte di reddito non dedotta nel 2013 e già tassata in anni precedenti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Tempi stretti per i sostituti d’imposta. Infatti, gli interessati hanno ancora a disposizione una manciata di giorni per ottemperare all’importante adempimento della consegna del modello “CUD 2014”, che per quest’anno serve ai fini dell’attestazione dei redditi corrisposti nell’anno 2013. Le novità presenti quest’anno sono poche, ma rilevanti. Particolare attenzione va dedicata alla sezione che riguarda la previdenza complementare, che da quest’anno contiene ulteriori informazioni. Vediamoli nel dettaglio.

Campo 130 – Innanzitutto, va segnalata l’introduzione del campo 130 in cui va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all’art. 10, c. 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall’art. 1, c. 174, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che non è stato dedotto dai redditi indicati nei campi 1 e 2 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d’imposta successivi. Tale onere, se dedotto, è indicato unitamente agli altri nel punto 129, mentre l’eventuale quota non dedotta (per esempio a causa di incapienza nel reddito) deve essere esposta nel punto 130. L’introduzione di tale campo risiede nell’art. 1, c. 174 della Legge di Stabilità 2014, secondo cui in caso di impossibilità di recuperare nell’anno della restituzione l’intero importo dell’onere deducibile, il recupero potrà avvenire anche negli anni successivi o con rimborso da richiedere all’Amministrazione Finanziaria. Da notare, inoltre, che il sostituto d’imposta deve precisare nelle Annotazioni (cod. CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente.

Campo 120 e 121 – Altra importante novità è legata ai campi 120 e 121, denominati rispettivamente “Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2” e “Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2”. In tal caso, le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014 chiariscono che per tali campi va utilizzato il codice CC (di nuova istituzione) per indicare il limite massimo di deduzione dei contributi pagati per la previdenza complementare, fissato in 5.164,57 euro annui. Qualora detti contributi siano certificati in più modelli CUD, senza avere effettuato alcun conguaglio finale, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. Per questo motivo si deve avvisare il contribuente, per mezzo della nuova annotazione CC, affinché egli possa, in sede di dichiarazione dei redditi, apportare i correttivi per la giusta imposizione fiscale. Si tratta, in pratica, di un vero è proprio “allert” destinato ai dipendenti per cui il sostituto ha versato e dedotto contributi di previdenza complementare, funzionale ad avvertirli di effettuare la specifica verifica in sede di dichiarazione annuale.

Previdenza complementare - Inoltre, per quest’anno le istruzioni per la compilazione del nuovo modello contengono ulteriori precisazioni sull’esposizione dei dati relativi ai fondi pensione complementare in favore degli iscritti alla previdenza obbligatoria e al fondo pensione dopo il 31 dicembre 2006. Per il lavoratore che al 31 dicembre 2013 risulta iscritto da non più di 5 anni, oltre a riportare la quota dei contributi dedotti nel punto 120 ed eventualmente quella non dedotta nel punto 121, il sostituto compilerà i campi 122 e 124 per indicare rispettivamente l’ammontare versato nell’anno (pari alla somma dei punti 120 e 121) e l’importo totale versato fino al 2013. Mentre per il lavoratore che al 31 dicembre 2013 risulta iscritto da almeno 6 anni e che nei 5 anni precedenti ha versato un importo complessivo inferiore a 25.822,85 euro (esposto nel punto 124 del CUD 2013), oltre al punto 120 (nei limiti di euro 5.164,57 euro) e 122, il datore di lavoro compilerà il punto 123 per indicare la “extra deduzione” utilizzata quest’anno: il punto 125 per indicare il differenziale (cioè la differenza tra 25.822,85 euro e l’ammontare versato nel quinquennio, al netto di quanto eventualmente già utilizzato a partire dal 6° anno); il punto 126 per comunicare gli anni residui per fruire dell’extra deduzione maturata e non fruita (per un massimo a 20 anni).
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