14 marzo 2013

CUD telematico. Professionisti abilitati al rilascio

Dopo le prime difficoltà riscontrate dai pensionati nel ricevere il CUD, l’INPS ha ampliato l’assistenza fiscale anche ai professionisti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Si allarga la platea dei soggetti abilitati al rilascio del CUD cartaceo in favore dei pensionati. Infatti, il cittadino interessato per ottenere la certificazione in parola ha facoltà di avvalersi, previo conferimento di specifico mandato, oltre che di un Centro di assistenza fiscale (CAF), di uno degli altri soggetti (professionisti) compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.Lgs. n. 241/1997, che abbia stipulato con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei modelli RED, in corso di validità. Il mandato, inoltre, unitamente a copia di un documento di identità del cittadino, deve essere conservato dal professionista ed esibito a richiesta dell’INPS. In questo modo, tali professionisti saranno equiparati ai centri di assistenza fiscale, rappresentando un ulteriore soluzione per i pensionati che hanno poca dimestichezza con il mondo informatico. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 4428 del 13 marzo 2013, integrando di conseguenza la circolare n. 32/2013 nella quale sono state fornite ulteriori modalità di rilascio del CUD.

La questione – Ricordiamo brevemente che da quest’anno c’è una novità importante: il CUD telematico. Infatti, la “Legge di Stabilità 2013” (L. 228/2012) all’art. 1, c. 114 ha previsto che “dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica”. Tuttavia il cittadino conserva la possibilità di richiederlo in maniera tradizionale, ossia cartacea.

Trasmissione via e-mail – Importanti precisazioni arrivano anche sul fronte dell’invio del CUD mediante posta elettronica ordinaria. In tal caso, infatti, gli interessati potranno trasmettere la richiesta del proprio CUD, indirizzandola a richiestaCUD@postacert.inps.gov.it. In particolare, all’email di richiesta dovranno essere allegate l’istanza (debitamente firmata e digitalizzata) e la copia (digitalizzata fronte/retro) di un documento di riconoscimento valido del richiedente, in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. Una volta ricevuta la richiesta nella modalità sopra descritta, il CUD verrà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.

Soggetti abilitati all’assistenza fiscale –
Il D.Lgs. n. 241/1997 chiarisce che i centri di assistenza fiscale possono essere costituiti dai seguenti soggetti: associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni; organizzazioni aderenti alle associazioni di cui sopra, previa delega della propria associazione nazionale; organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; sostituti di cui all'art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti. La suddetta norma, inoltre, dà la possibilità agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato, di assistere l’utenza. Tali professionisti vengono designati direttamente dai CAF. Mentre i revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione tributaria nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione.
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