8 agosto 2016

Deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato: le novità in dichiarazione

Autore: Debhorah Di Rosa
Il modello di dichiarazione IRAP 2016 recepisce la previsione operata dalle Legge di stabilità 2015 che ha finalmente introdotto l’integrale deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro relativo ai lavoratori subordinati e a tempo indeterminato. Anche in favore dei soggetti IRAP che non sostengono alcun costo per lavoro dipendente, è previsto un credito d'imposta, pari al 10% dell’IRAP versata, da fruire esclusivamente in compensazione orizzontale.

La volontà del legislatore di ampliare la deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP ha trovato conferma anche nella legge di Stabilità 2016, che estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco del biennio calcolato a partire dalla cessazione del precedente contratto.

La novità in IRAP 2016
La modifica introdotta a decorrere dal 2015 da un lato ha confermato le deduzioni forfetarie ed analitiche relative al costo del lavoro, dall’altra ha ammesso la deduzione del costo residuo, ovvero della quota relativa alla differenza tra il costo del lavoro complessivo relativo ai contratti a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti.
La deducibilità integrale ai fini IRAP dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato determina una sostanziale riduzione dell’importo deducibile, ai fini IRPEF/IRES, dell’IRAP relativa al costo del lavoro fino ad azzerarsi nell’ipotesi di utilizzo esclusivo di lavoratori a tempo indeterminato.
Dal beneficio sono naturalmente esclusi gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente l’attività istituzionale, poiché la base imponibile IRAP è in questo caso calcolata attraverso l’applicazione del metodo retributivo: la base imponibile è data dalla sommatoria delle retribuzioni spettanti al personale dipendente e assimilato, ai collaboratori occasionali, a progetto e coordinati e continuativi.

Nel caso di personale distaccato:
- la deduzione integrale del costo del lavoro va operata in capo all’impresa distaccataria, che ha sostenuto il costo del lavoro;
- la verifica delle condizioni per poter fruire della stessa deve essere effettuata in capo all’impresa distaccante.
Il costo residuo, ovvero l’eccedenza di costo del lavoro deducibile, va esposta nel nuovo campo, IS7 della dichiarazione IRAP2016.
Il procedimento da calcolo
La stessa Legge di stabilità 2015 ha abrogato la norma che aveva previsto, a partire dal 2015, la riduzione dell’aliquota IRAP di 0,4 punti percentuali, nella dichiarazione IRAP 2016. Si tratta dunque di fatto di una misura che e dunque non è mai entrata in vigore. L’imposta va dunque calcolata applicando le aliquote già precedentemente in vigore, unitamente alle eventuali maggiorazioni previste dalle legislazioni regionali, fatti salvi, comunque, gli effetti prodotti dalla norma abrogata per la determinazione degli acconti versati con le minori aliquote, vale a dire:
- per la generalità dei soggetti passivi: 3,9% ;
- per le società di capitali e gli enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi a oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori: 4,20%;
- per le banche e gli altri soggetti finanziari: 4,65%;
- per le imprese di assicurazione: 5,90% ;
- per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi: 1,90%.
Dopo aver applicato applicate tutte le deduzioni disciplinate dalla normativa preesistente:
• deduzione forfettaria (c.d. cuneo fiscale);
• contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
• contributi previdenziali e assistenziali;
• spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, costi per addetti alla ricerca e sviluppo;
• indennità di trasferta previste a livello contrattuale per le imprese autorizzate al trasporto merci;
• deduzione per ogni lavoratore impiegato, sino ad un massimo di 5, di € 1.850 (se il valore della produzione non supera i 400.000€);
• deduzione per incremento occupazionale;
qualora vi sia un ulteriore costo del lavoro riferito a personale a tempo indeterminato, questo potrà essere indicato ai fini della deduzione al nuovo punto IS7 del IRAP 2016
Imprese senza dipendenti
A decorrere dal periodo d'imposta 2015, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione orizzontale, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10% dell'imposta lorda determinata: questi contribuenti, dal 1° gennaio 2016, possono dunque compensare, a mezzo F24, il 10% dell’imposta che risulterà dalla dichiarazione IRAP 2016.

L’estensione operata dalla legge di stabilità 2016
A partire dal periodo d’imposta in corso, la Legge di Stabilità 2016 ha inoltre esteso la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- almeno 120 giorni di lavoro nel periodo d’imposta;
- decorrenza dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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