23 febbraio 2016

Depenalizzazione reati previdenziali: prime indicazioni INPS

Autore: redazione fiscal focus
Per la gestione dei reati in materia di lavoro e previdenza, decorrenti da gennaio 2016, bisogna attendere il rilascio della “Nuova Procedura di gestione”; ciò in considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 8/2016 ha novellato la materia in questione, rendendo necessario un intervento di adeguamento procedurale.
Fino al periodo di competenza 12/2015, invece, l’attività gestionale continuerà ad essere effettuata attraverso le due attuali procedure:
• “Diffide agricoli” per gli illeciti penali in agricoltura;
• “Illeciti penali – Diffide ex art. 2 l. 638/83” per gli illeciti.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 804 di ieri, il quale comunica che è in corso di pubblicazione il nuovo testo della diffida che dovrà essere utilizzata per gestire oltre che le posizioni riferite agli atti oggetto di restituzione da parte dell’autorità giudiziaria anche quelle relative ad illeciti non ancora oggetto di denuncia.

Normativa - Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della Legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Nell'ambito delle fattispecie oggetto dell'intervento, l'art. 3 disciplina un cospicuo numero di reati che hanno nel tempo trovato la loro regolamentazione fuori dal codice penale.
Particolare importanza assume l'art. 3, comma 6, il quale prevede la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali in precedenza punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Il testo novellato introduce un distinguo in ordine al trattamento da applicare all'ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali collegato alla misura dell'omissione.

La sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 resta confermata per la sola ipotesi in cui l'omesso versamento sia superiore all'importo di euro 10.000 annui. In caso contrario, infatti, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Resta confermata anche nella nuova formulazione della norma l'ipotesi di non punibilità con la sanzione penale ovvero con la sanzione amministrativa qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 prevede espressamente l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative che sostituiscono le originarie sanzioni penali.
Al comma 1 del predetto articolato è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto - 6 febbraio 2016 - a condizione che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
In tal caso, il successivo comma 3, stabilisce che ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto n. 8/2016, in ossequio al principio del favor rei, non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 del codice penale.
La disciplina del regime intertemporale prosegue nel successivo art. 9 che al comma 1 dispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto - 6 febbraio 2016, la trasmissione degli atti dei procedimenti penali dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, provvederà a notificare entro 90 giorni gli estremi della violazione agli interessati. Per i residenti all’estero tale termine è di 370 giorni.

Istruzioni operative – Alla luce delle suddette modifiche, l’INPS ha reso necessario operare un intervento di adeguamento procedurale al fine di consentire la gestione delle due diverse ipotesi di illeciti, una di natura penale e l’altra di carattere amministrativo, previste dal legislatore.
In particolare, come precisato in premessa, i periodi di competenza decorrenti da gennaio 2016 saranno oggetto di trattazione successivamente al rilascio della “Nuova Procedura di gestione”. Mentre fino al periodo di competenza 12/2015, l’attività gestionale continuerà ad essere effettuata attraverso le due attuali procedure:
• “Diffide agricoli” per gli illeciti penali in agricoltura;
• “Illeciti penali – Diffide ex art. 2 l. 638/83” per gli illeciti penali dei datori di lavoro gestione Uniemens e committenti della Gestione separata.
In esito all’attività di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. n. 8/2016, gli operatori, una volta ricevuti gli atti dall’autorità giudiziaria, dovranno procedere all’immediata cancellazione della denuncia secondo le consuete modalità.
Poiché il termine per la trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa, è di 90 giorni a far data dal 6 febbraio 2016, tale scadenza sarà considerata ai fini dell’avvio centralmente delle operazioni di cancellazione dei periodi ancora in stato: “NUOVO MAI ASSEGNATO”, “ASSEGNATO”, “DIFFIDA DA EMETTERE”, “DIFFIDA EMESSA E DIFFIDA EMESSA E NOTIFICATA”, che non devono essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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