5 dicembre 2015

Detrazione d’imposta per i pensionati: attestazione entro il 15/12

Il 15 dicembre scade il termine entro il quale i pensionati possono attestare all’INPS eventuali detrazioni d’imposta

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

I pensionati che intendono fruire delle detrazioni d’imposta per l’anno 2015, devono attestare all’INPS i requisiti previsti dal Decreto 21 settembre 2015 entro e non oltre il 15 dicembre 2015, pena la revoca. A tal fine è possibile accedere alla nuova procedura disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it), seguendo il percorso:Servizi online” -> “Accedi ai servizi” -> “Servizi per il cittadino” -> “Fascicolo previdenziale cittadino” -> “Decreto 21/09/2015”.


In alternativa, i pensionati interessati possono richiedere assistenza gratuita ad un ente di Patronato per poter inoltrare all’Istituto previdenziale l’attestazione dei requisiti previsti dal predetto decreto. A tal scopo, è stata resa disponibile anche ai Patronati una nuova procedura che consente loro di inoltrare l’attestazione dei requisiti previsti per conto dei pensionati interessati, accessibile seguendo il percorso: “Accedi ai servizi” -> “Per tipologia di utente” -> “Patronati” -> “Servizi per i Patronati” -> “Servizi” -> “Gestione Residenti Estero” -> “Decreto 21/09/2015”.


I requisiti - Ai fini del riconoscimento al pensionato degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni dall'imposta lorda nonché delle detrazioni per carichi di famiglia, è necessario attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:


  • lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
  • di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
  • di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
  • i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
  • che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.

Documenti da conservare – I pensionati, inoltre, sono tenuti a conservare e ad esibire all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta i seguenti documenti:


  • copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato;
  • certificazione del datore di lavoro estero dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
  • copia del bilancio relativo all'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.



In ogni caso l’Amministrazione può richiedere l’esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei requisiti previsti precedentemente descritti, anche mediante attivazione dello scambio di informazioni con lo stato di residenza interessato.

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