Premessa – L’INPS, con la circolare n. 175 del 5 gennaio 2012, ripercorre gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2011. In particolare, viene specificato che, affinché tali soggetti possano fruire dei benefici previsti le aziende debbono dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati. Sia la trasmissione cartacea che quella telematica, dovrà avvenire entro la data del 31 gennaio 2012, in modo tale che le sedi possano procedere alla validazione delle domande, entro il 10 febbraio 2012.
I requisiti - Per ottenere il beneficio di cui all’art. 1, c. 65, della L. n. 247/2007, i lavoratori devono aver beneficiato di:
- misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
- interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2, art. 1 del D.Lgs. 102/2004;
- interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Inoltre, essi devono ricadere in area calamitata con i seguenti requisiti:
- l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’art. 1, c. 1079 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Gli elenchi nominativi 2011 – La pubblicazione degli elenchi nominativi annuali (2011) dei lavoratori agricoli, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, deve avvenire telematicamente sul sito dell’INPS entro il mese di marzo dell’anno successivo. Ciò significa che, per l’anno 2011, tali elenchi dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2012.
Il beneficio – Per quanto concerne il beneficio, esso consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui all’art. 1, c. 3 del D.L.gs. 102/2004. Si rammenta che, per fruire di tale beneficio il lavoratore deve essere stato occupato, con contratto a tempo determinato, per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c. Vengono inclusi, inoltre, anche i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Gli adempimenti delle aziende – Al fine di ricevere il beneficio in commento, occorre che le aziende interessate trasmettano il proprio stato calamitoso per via telematica direttamente sul sito dell’Istituto previdenziale oppure avvalendosi degli intermediari autorizzati. Per presentare la dichiarazione di calamità, bisogna accedere nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico. Se invece la concessione del beneficio riguarda i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea.
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