4 aprile 2016

Dimissioni online anche nella DTL

Chiarito il riferimento alle commissioni di certificazione

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, che obbliga i lavoratori di utilizzare dal 12 marzo 2016 un specifico modulo telematico per rendere le dimissioni/risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ha portato con sé numerose problematiche, non soltanto in termini di difficoltà pratiche, ma anche dubbi circa l’interpretazione della norma. Infatti, a seguito di sollecitazione da parte del CNO dei Consulenti del Lavoro, il quale ha inviato al Ministero del Lavoro una serie di domande, sono state emanate delle Faq che chiariscono in parte alcune perplessità.

Da ultimo, il Ministero del Welfare ha prodotto un documento di prassi (nota n. 1765/2016) mediante il quale chiarisce il ruolo delle Commissioni di certificazione operanti presso le DTL.

Inclusa la DTL – Per rendere le dimissioni telematiche, il lavoratore ha a disposizione due vie: diretta, utilizzando le modalità telematiche, e indiretta per il tramite di uno dei soggetti abilitati dallo stesso articolo 26 e cioè:
  • Patronato;
  • Organizzazione sindacale;
  • Ente bilaterale;
  • Commissioni di certificazione.

La formulazione normativa fa riferimento alle “sedi” dove possono essere formalizzate le dimissioni o la risoluzione consensuale e non già alle Commissioni di certificazione intese come “organi”. Ciò è confermato dal fatto che si fa riferimento anche a patronati ed enti bilaterali, che vanno evidentemente intesi come “sedi” in cui è possibile assistere il lavoratore, nella mera compilazione e invio del modello di dimissione/risoluzione consensuale.

Dunque, il lavoratore può rivolgersi anche alla DTL che individuerà il personale per l’assistenza.

È sufficiente un sindacalista – Infine, si fa presente che sono state nuovamente aggiornate le FAQ che chiariscono cosa s’intende per “sede sindacale”. Il Ministero del Lavoro afferma che riguarda l'ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l'assistenza di un sindacalista di sua fiducia. È quindi sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell’atto.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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