Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 11 del 10 aprile 2012, ha chiarito che le sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici dipendenti sono impugnabili sia mediante il tentativo di conciliazione, sia con procedure arbitrali.
Il quesito – Il NURSIND (Sindacato delle Professioni Infermieristiche) ha avanzato richiesta di interpello in merito all’impugnazione delle sanzioni disciplinarinel lavoro pubblico. In particolare, viene chiesto entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale del lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970).
La “Riforma Brunetta” – Prima di rispondere al quesito posto, il M.L.P.S. fa esplicito riferimento alla c.d. “Riforma Brunetta” (art. 72, c. 1, D.Lgs. n. 150/2009), la quale modifica di fatto gli art. 55 e 56 del T.U. sul Pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001). In particolare, da un lato è stato modificato l’art. 55, introducendo i nuovi art. dal 55-bis al 55-sexies, dall’altro invece, è stato integralmente abrogato l’art. 56. Da ciò ne deriva l’impossibilità di istituire procedure d’impugnazione dei provvedimenti disciplinari ed il divieto per i dipendenti pubblici di ricorrere al collegio di conciliazione, istituito presso la D.P.L., con le modalità previste dall’art. 7, c. 6 e 7 dello Statuto dei lavoratori.
La L. n. 183/2010 –Tuttavia, il M.L.P.S. nell’interpello in commento pone particolare attenzione alle modifiche introdotte dalla L. n. 183/2010, la quale rettifica la disciplina della conciliazione e dell’arbitrato nelle controversie in materia di lavoro. Infatti, nella suddetta Legge viene stabilito che le procedure di conciliazione e arbitrato di cui agli art. 410 e 412 c.p.c. risultano esperibili anche dai dipendenti delle P.A. in relazione alle controversie di lavoro. Di conseguenza, poiché le vertenze relative alle sanzioni disciplinari riguardano i rapporti di lavoro, secondo l’interpello è possibile per i dipendenti pubblici opporsi all’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari esperendo le procedure di conciliazione e arbitrato previste dagli art. 410 e 412 c.p.c. Infatti, il nuovo tentativo di conciliazione, divenuto facoltativo, è riconducibile direttamente alla legge e non nella contrattazione collettiva.
La risposta –Pertanto, sulla base di quanto finora esposto, è possibile concludere che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possono essere impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli art. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex art. 412 e 412-quarter, fermo restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.
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