12 luglio 2016

Dipendenti PA: da domani “stop” ai furbetti

Dopo la vacatio legis entra finalmente in vigore il 13 luglio il Decreto che punisce i dipendenti pubblici che attestano falsamente la presenza in servizio

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Da domani i dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno tenere una condotta impeccabile, a maggior ragione considerato il dettato del nuovo D.Lgs. n.116/2016. Con tale Decreto Legislativo si accelera il licenziamento disciplinare per quei dipendenti pubblici che sono colti in flagranza di falsificazione delle presenze, o che utilizzino certificati medici non veritieri per giustificare la propria assenza dal posto di lavoro.

La modifica dell’art. 55-quater - Il dettato normativo, che sarà applicabile agli illeciti successivi al 13 luglio 2016 avrà come obiettivo quello di contenere le situazioni di manifesto abuso degli strumenti di attestazione delle presenze e di attivare un circolo di attività che rendono effettivi i principi di “buon andamento e imparzialità” previsti dall’art. 97 Cost.

Falsa attestazione di presenza e responsabilità dirigenziale - L’importanza di tale decreto nei fatti, deriva dal fatto che va a modificare un’importante disposizione concernente il pubblico impiego, e in particolare l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, integrandolo. In particolare è stato introdotto il comma 1-bis, che recita: “Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.

Le modalità del procedimento disciplinare - Ma non solo: sono stati infatti introdotti i commi bis, ter, quater, quinquies dopo l’articolo 3, andando a definire le modalità concrete di gestione dell’illecito disciplinare allo scopo – come recita l’oggetto del Decreto – “accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare”.

I risvolti pratici - La modifica apportata comporterà nello specifico diverse modifiche che andranno ad incidere sulla posizione del dipendente ma anche su quella dei dirigenti. In particolare:
  • il dipendente colpevole, colto in flagrante, sarà sospeso immediatamente in via cautelare entro 48 ore senza percepire stipendio, e nel frattempo sarà attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni;
  • il dirigente sarà responsabile disciplinarmente se non procede alla sospensione e all’avvio del procedimento, qualora cogliesse in flagrante il dipendente colpevole;
  • rimane ferma la possibilità di far valere anche la responsabilità per danno all’immagine nei confronti del dipendente assenteista dovuta ad episodi di assenteismo eclatanti e con enorme risalto per l’attenzione pubblica, per cui la Procura regionale della Corte dei Conti, nei casi in cui essa sussiste, dovrà pronunciarsi entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento per danno all’immagine;
  • chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta, risponderà della violazione.

Le tutele accordate – Ma i dipendenti pubblici sospesi ai sensi delle disposizioni in questione avranno comunque delle tutele. In particolare si segnala che essi continueranno a percepire un assegno alimentare che sarà stabilito dalle disposizioni normative e contrattuali. Inoltre, fermo restando che il provvedimento di sospensione avrà anche valore di contestazione dell’addebito, con preavviso di almeno 15 giorni il dipendente incriminato sarà convocato per il contraddittorio dinnanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed avrà diritto a farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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