12 maggio 2016

DIS-COLL. 2016. Le istruzioni dell'INPS

Lavoro e Previdenza n. 89 - 2016

L’INPS, con la Circolare n. 74 del 5 maggio 2016, ha fornito le istruzioni applicative in merito all’indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015, recentemente prorogata dall’art. 1, co. 310 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). In particolare, è stato precisato che – da quest’anno - chi intendesse richiedere l’indennità di disoccupazione mensile dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, non dovrà più possedere, nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione del rapporto di lavoro, almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Da quest’anno, infatti, basta soddisfare congiuntamente il requisito dello “stato di disoccupazione” e il possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).
Per quanto concerne il campo di applicazione invece, si considerano inclusi nella DIS-COLL anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.
La domanda va presentata telematicamente all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • DIS-COLL. 2016. Le istruzioni dell'INPS (314 kB)
DIS-COLL. 2016. Le istruzioni dell'INPS - Lavoro e Previdenza n. 89 - 2016
€ 5,00

(prezzi IVA esclusa)

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy