10 giugno 2016

DIS-COLL e lavoro autonomo: limiti di compatibilità

Con la DIS-COLL si mantiene il diritto alla percezione dell’indennità entro alcuni limiti e comunicando presuntivamente il reddito percepito

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Con la Legge di Stabilità 2016, L. n. 208/2015, art.1, comma 310 è stata prorogata anche per il 2016 la possibilità per i collaboratori coordinati e continuativi, di usufruire di un’indennità di disoccupazione chiamata appunto DIS-COLL.
Premesso che l’indennità è concessa per i collaboratori non possessori di P.IVA, né pensionati, che risultano in stato di disoccupazione e che hanno almeno tre mesi di accredito contributivo presso la Gestione Separata, la Circolare n. 79 stabilisce, oltre che le modalità operative, anche le ipotesi in cui è necessario comunicare la presenza di altri redditi che possono comportare una perdita o una riduzione del beneficio.
La permanenza dello stato di disoccupazione – Il requisito fondamentale per aver diritto alla DIS-COLL è la permanenza dello stato di disoccupazione, che in prima battuta deve essere comunicato con una dichiarazione di responsabilità dall’avente diritto attraverso il sistema “didonline”; ma non solo: come per i percettori di NASpI è necessario partecipare alle politiche attive per il lavoro promosse dalle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti.
Le ipotesi di cumulabilità – La Circolare n. 79/2016 dell’INPS segnala anche le casistiche di conflitto tra i vari redditi del disoccupato e i limiti e le modalità attraverso i quali è possibile mantenere il trattamento, pur percependo altri redditi. In particolare, non si sospende la DIS-COLL se si percepiscono redditi da lavoro derivanti da:
• rapporto di lavoro subordinato purché esso sia di durata pari o inferiore a cinque giorni (la DIS-COLL si sospende);
• nel caso di attività di lavoro autonomo, purché il reddito presunto sia inferiore o uguale a 4800 euro lordi (e anche entro tali limiti la prestazione fornita dall’INPS viene decurtata comunque dell’80% del reddito percepito ovviamente rapportata al periodo di prosecuzione dell’attività che permette la percezione di tale reddito).
La comunicazione dei redditi ulteriori – Se il disoccupato che fruisce della DIS-COLL all’atto della presentazione della domanda ha già modo di percepire altri redditi deve comunicarli all’INPS in via presuntiva. Qualora poi i redditi siano percepiti solo successivamente alla presentazione della domanda, in maniera analoga a ciò che succede per i percettori di NASpI, il disoccupato dovrà dare comunicazione all’Istituto Previdenziale entro 30 giorni dell’ammontare del nuovo reddito presunto proprio affinché l’Istituto possa provvedere a rideterminare l’importo dell’indennità.
Mancata comunicazione – Ma cosa succede se il disoccupato non comunica i redditi percepiti? In tal caso il percettore dovrà restituire tutte le somme percepite a titolo di indennità dalla data di inizio alla data di fine del rapporto di lavoro autonomo (o impresa individuale). Ancora, se il soggetto non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi le somme dovranno essere comunque dichiarate, e in tal caso sarà necessario effettuare comunicazione all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale sono stati percepiti tali redditi con autocertificazione. Qualora, entro trenta giorni dall’inizio della nuova attività oppure alla richiesta di DIS-COLL se l’attività era preesistente, il lavoratore non proceda a comunicare il reddito presunto, l’indennità si intende decaduta.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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