16 maggio 2016

DIS-COLL: inclusi i collaboratori delle P.A.

Si hanno 68 giorni di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro per inviare domanda all’INPS

Autore: redazione fiscal focus
Requisiti ridotti e campo di applicazione esteso per la DIS-COLL. Quest’anno, infatti, chi intendesse richiedere l’indennità di disoccupazione mensile dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, non dovrà più possedere, nell’anno in cu si è verificato l’evento di cessazione del rapporto di lavoro, almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Da quest’anno, infatti, basta soddisfare congiuntamente il requisito dello “stato di disoccupazione” e il possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Per quanto concerne il campo di applicazione invece, si considerano inclusi nella DIS-COLL anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 74/2016.

DIS-COLL - L’art. 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. In attuazione della suddetta disposizione, l’indennità DIS COLL è stata disciplinata, per gli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2015.

Successivamente, la Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 130 ha esteso la suddetta tutela che per quest’anno per gli eventi occorsi nel periodo “01.01.2016 – 31.12.2016”.

Campo di applicazione - Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Pertanto, l’ambito di applicazione della tutela in argomento è esteso anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Pertanto, l’interessato dovrà ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.

Sono invece esclusi dal novero dei destinatari: gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

Requisiti – Quanto ai requisiti, l’INPS evidenzia che per quest’anno non trova applicazione il requisito contenuto all’art. 15, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 22 del 2015, e cioè che il collaboratore potesse far valere nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Pertanto, l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
2. possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

In quest’ultimo caso, il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.

Facciamo un esempio. Contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2016; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2015 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2016 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

La domanda – Per quanto concerne l’invio della domanda di accesso all’indennità, l’INPS specifica che bisogna fare apposita domanda all’Istituto Previdenziale, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

La DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra l’1° gennaio 2016 e il 5 maggio 2016, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 5 maggio (data di pubblicazione della Circolare).
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