1 luglio 2016

DIS-COLL piuttosto che NASpI? INPS limita la trasformazione

Con messaggio 002884 di ieri, l’INPS permette in alcuni casi la trasformazione di DIS-COLL in NASpI e viceversa

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - La Legge di Stabilità 2016, L. n. 208/2015, art.1, comma 310 ha prorogato anche per il 2016 la possibilità per i collaboratori coordinati e continuativi, di usufruire di un’indennità di disoccupazione chiamata appunto DIS-COLL.
Premesso che l’indennità è concessa per i collaboratori non possessori di P.IVA, né pensionati, che risultano in stato di disoccupazione e che hanno almeno tre mesi di accredito contributivo presso la Gestione Separata (la Circolare n. 79/2016 INPS stabilisce condizioni e modalità operative), l’Istituto Previdenziale con messaggio n. 002884 del 30/06/2016 ha chiarito le modalità di trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL qualora fosse stata erroneamente presentata una domanda diversa rispetto a quella che invece era necessario – e intenzione – presentare.
In particolare, l’Istituto ha ricevuto delle segnalazioni da parte delle strutture territoriali in quanto numerosissimi sembrano essere stati i casi in cui sono state erroneamente presentate domande di indennità di disoccupazione NASpI piuttosto che di DIS-COLL, e viceversa. L’intervento in questione ha l’obiettivo di fare chiarezza e di fornire delle modalità operative per la conversione.

Domande di ASpI/NASpI al posto della DIS-COLL 2015 e viceversa – Segnala l’INPS che per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015 sarà possibile la trasformazione delle domande in DIS-COLL e viceversa sulla base:
  • del disposto dell’articolo 1367 C.c., da considerarsi come principio generale di interpretazione secondo il quale l’atto – in questo caso – deve interpretarsi nel senso in cui può avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno;
  • del disposto dell’articolo 1424 C.c. rubricato proprio “Conversione del contratto nullo”, secondo il quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza (applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’art.1324 C.c.).

Domande di ASpI/NASpI al posto della DIS-COLL 2016 e viceversa - Per quanto concerne invece gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016 sarà possibile solo la trasformazione delle domande DIS-COLL presentate erroneamente, in quanto spettante l’indennità NASpI, seguendo quanto precedentemente segnalato ai sensi del Codice civile.
Per quanto concerne invece la trasformazione di domande NASpI in domande DIS-COLL 2016, l’INPS giustifica l’impossibilità della trasformazione con il fatto che ai sensi dell’art.1, comma 310, della Legge di Stabilità 2016 si prevede che “[…] La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017”: questo comporterebbe – a parere dell’Istituto – che nell’ipotesi di insufficienti risorse, colori i quali hanno correttamente inoltrato la domanda potrebbero riscontrare una mancanza di risorse, in quanto si altererebbe così l’ordine cronologico di presentazione; tutto ciò deriva dal fatto che per la DIS-COLL, considerato il limite di stanziamento di risorse, superato lo stesso, non vengono accolte più domande.

I casi di possibile trasformazione – riassumendo, la trasformazione della domanda sarà possibile per:
  • domande di ASpI/NASpI al posto di DIS-COLL 2015;
  • domande di DIS-COLL 2015 al posto di ASpI/NASpI;
  • domande di DIS-COLL 2016 al posto di ASpI/NASpI 2016.

Sarà quindi impossibile trasformare le domande erronee ASpI/NASpI 2016 in domande di DIS-COLL 2016.

Le modalità di trasformazione - Ma come procedere alla trasformazione? L’INPS segnala che sarà necessario che sia il disoccupato – e quindi su istanza di parte – a inoltrare nuova e corretta domanda alle strutture territorialmente competenti, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.
Si segnala che la nuova domanda presentata in luogo di quella erronea, sarà acquisita con la medesima data di presentazione di quella che era stata inizialmente presentata erroneamente, e che comunque per quelle domande che sono oggetto di ricorso amministrativo, o anche su istanza di parte, sarà possibile – nei termini di decadenza del diritto – che l’amministrazione proceda in autotutela.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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