5 agosto 2016

Disabile grave: conseguenze in caso di assenza a visita di revisione

L’assenza a visita di revisione del disabile grave comporta l’eliminazione dei benefici derivanti dallo stesso, se non giustificato entro 60gg dalla comunicazione dell’INPS

Autore: DANIELE BONADDIO
L’articolo 25 del D.L. n. 90/2014, ai commi 4 e 6, ha introdotto significative novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave, prevedendo la possibilità, da una parte, di proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità grave nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione (comma 6 bis) e, dall’altra, il dimezzamento dei termini per il rilascio della certificazione provvisoria da 90 a 45 giorni.

Ne consegue che il lavoratore titolare dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della Legge 104/92 in base a un verbale sottoposto a revisione alla data del 19 agosto 2014, benché sia decorsa la data di scadenza riportata su tale verbale, può continuare a fruire dei predetti permessi già autorizzati dall’Istituto nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare a tali fini una nuova domanda di autorizzazione.

Ciò significa che il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell’iter sanitario di revisione.

Ma come bisogna attestare la validità del verbale in attesa della visita di revisione?

Ebbene la documentabilità è garantita dall’attestazione che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto. Sul punto, pare opportuno segnalare una novità in quanto a decorrere dall’8 luglio 2016, le autorizzazioni rilasciate dall’Istituto sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l’efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.

All’esito, poi, della convocazione a visita del disabile potranno verificarsi differenti effetti a seconda che il medico accerti o meno lo stato di disabilità. Particolare è il caso in cui il disabile risulta assente alla visita di revisione. Cosa accade in questi casi?

Assenza a visita di revisione – Laddove il disabile grave risulta irreperibile durante la visita di revisione, in base all’esito della spedizione postale della convocazione, saranno posti in essere i seguenti adempimenti:

1. nell’ipotesi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), la struttura Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente, dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), si procederà all’eliminazione della posizione amministrativa del disabile e conseguentemente, alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.

In questi casi, quindi, gli interessati saranno comunque avvisati mediante una lettera della possibile cessazione dei permessi.
Differente è invece il caso in cui il disabile, al fine di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo; in quest’ultimo caso, se ricorrono le condizioni attentamente valutate dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), potranno darne comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
All’esito della nuova convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:
  • all’esito dell’accertamento sanitario non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
  • all’esito dell’accertamento è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in tale ipotesi la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine concessione riportata nel precedente provvedimento;
  • il disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

2. in caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale), dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
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