8 ottobre 2015

Disabili, sicurezza e sanzioni: il focus dei CdL

Prima analisi dei CdL sulle nuove “semplificazioni” in materia di lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 19/2015, ha fornito una prima analisi in merito al D.Lgs. n. 151/2015 - meglio noto come “decreto semplificazioni” – che interviene su numerosi ambiti relativi alla gestione del rapporto di lavoro subordinato, quali: modifiche relative al collocamento mirato dei lavoratori disabili, interventi in materia di sicurezza sul lavoro e riscrittura della disciplina di convalida delle dimissioni.
Il provvedimento, in particolare, ha introdotto una nuova modalità, esclusivamente telematica, per rassegnare le dimissioni. Ma la novella normativa sarà efficace solo in seguito all’emanazione, entro il 24 novembre 2015, di apposito decreto attuativo.
Mentre tra le norme immediatamente operative (dal 24 settembre 2015) vi è da segnalare la possibilità per tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, di poter assumere lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa. Inoltre, sempre in tema di collocamento obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2017 le aziende che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti saranno tenute ad assumere un lavoratore disabile entro i sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo esattamente come gli altri datori di lavoro. Più oneroso l’esonero dall’obbligo di assunzioni in caso di aziende con addetti impegnati in lavorazioni che comportino un’esposizione al rischio con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille; in questo caso infatti occorrerà, oltre ad autocertificare il rischio, versare una quota pari a 30,64 € per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Collocamento obbligatorio – Le novità in merito al collocamento obbligatorio, contenuti nel Titolo I, Capo I, del D.Lgs. n.151/2015, affronta il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 4, lettera g) della Legge n. 183/2014, volto alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento delle persone con disabilità.
Nello specifico, la prima sostanziale novità è contenuta nell’art. 3 del decreto in trattazione, il quale, attraverso la soppressione dell’art. 3, comma 2 della Legge n. 68/1999, fa sì che a partire dal 1° gennaio 2017, venga superato, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, il regime di gradualità nell’attuazione dell’obbligo di assunzione che era subordinato all’effettuazione di “nuove assunzioni”. In altre parole, mentre prima l’obbligo di assumere un disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di avere alle proprie dipendenze il lavoratore disabile nei termini previsti per gli altri datori di lavoro (sessanta giorni dall’obbligo).
Altra importante novità, è contenuta nell’art. 4, il quale prevede che i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, sono computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, ma solo nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa al 45%.
Inoltre, mediante la modifica dell’art. 7 della Legge n. 68/1999, i datori di lavoro privati e gli pubblici economici avranno la possibilità di assumere lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa (ovvero l’azienda individua autonomamente la persona da inserire). Sarà altresì possibile, dunque non obbligatorio, far precedere l’assunzione dalla richiesta al servizio competente della raccolta delle candidature sulla base delle qualifiche concordate, ma con il mantenimento in capo al datore di lavoro della facoltà di scelta all’interno della rosa dei nomi proposti.

Sicurezza – Con riferimento alle novità in materia di sicurezza e sugli adempimenti del datore in materia di infortuni e malattie professionali, le previsioni contenute negli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 151/2015 vanno a modificare, rispettivamente, il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. n.1124/1965. In particolare, l’impianto sanzionatorio del D.Lgs. n. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni. Più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o una triplicazione dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori. La nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:

• mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro;
• mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
• mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
• mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
• mancata o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Maxisanzione – Infine, importanti novità sono state introdotte anche in merito al nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale, contenuti nell’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015. Tale norma, in sostanza, va a revisionare le normative in tema di lavoro irregolare, di sanzioni sul LUL nelle ipotesi di omessa o incompleta compilazione, nonché di mancata consegna del prospetto paga.
Il nuovo sistema sanzionatorio, in particolare, prevede un alleggerimento degli importi ed introduce l’ulteriore meccanismo del cosiddetto scaglionamento, in conseguenza del quale scompare la sanzione “mobile” dei 195 euro e viene reintrodotta la possibilità di avvalersi dell’istituto della diffida ex art. 13 D.Lgs. n.124/2004. Quindi, le nuove misure sanzionatorie risultano così determinate:
da 1.500 a 9mila euro, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
da 3.000 a 18.000 euro, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
da 6.000 a 36.000 euro, in caso di impiego del lavoratore in presenza di oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
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