24 aprile 2013

Disoccupati e mobilità. Gli incentivi della Riforma del lavoro

Riepilogati i benefici previsti per i disoccupati di lunga durata e per i lavoratori in mobilità

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Tra le tante agevolazioni previste in tema assunzioni, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha dedicato particolare attenzione anche a coloro che sono rimasti senza lavoro, ossia: i disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi ed i lavoratori nelle liste di mobilità. Per non perdere gli incentivi concessi dal Governo è necessario orientarsi al meglio nel nuovo quadro normativo, che riepiloghiamo di seguito.

Disoccupati di lunga durata –
Il primo incentivo riguarda i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (da certificare con una dichiarazione del lavoratore e del centro per l'impiego) o sospesi dal lavoro con diritto al trattamento di CIGS da almeno 24 mesi. L’incentivo, in particolare, consiste nel beneficiare del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per un periodo di 36 mesi, nella misura del 50% dell'imponibile ai fini contributivi per le aziende operanti nel centro-nord e del 100% per le imprese dei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane operanti sull'intero territorio nazionale. Tuttavia, per accedere a tale beneficio è necessario che l’assunzione non sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese che li hanno licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi. Mentre in tutti gli altri casi di licenziamento (giusta causa, mancato superamento del periodo di prova, motivi relativi all'inidoneità fisica) la fruizione delle agevolazioni contributive è ammessa. A tal proposito, l’INPS ha chiarito con il messaggio n. 19818/2012 che sono assunzioni sostitutive solo quelle pari al numero dei lavoratori licenziati. Si precisa, inoltre, che il beneficio spetta anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine, poiché il lavoratore avrebbe avuto un'anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato. Al riguardo, il MLPS ha precisato con l'interpello 9/2013 che, anche nel caso di ex dipendenti della stessa azienda licenziati per diminuzione di personale, lo sgravio contributivo spetta per intero purché il lavoratore, dopo aver perso lo stato di disoccupazione, lo riacquisti iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione.

Lavoratori in mobilità – L’incentivo per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità consiste in uno sgravio contributivo del 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali per le imprese che li assumono per una durata di 18 mesi. E non solo. All'azienda che assume a tempo indeterminato o trasforma il contratto a termine a tempo indeterminato, spetta anche il 50% dell'indennità di mobilità goduta dal lavoratore attraverso il sistema del conguaglio contributivo, per un massimo di 12 mesi o per un periodo maggiore correlato all'età e alla residenza. Si ricorda che l'incentivo economico è riconosciuto solo in caso di assunzione a tempo pieno. Quanto ai requisiti necessari per godere dell’agevolazione in questione, è possibile individuare il possesso del Durc e il rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, anche territoriale o aziendale. Non è previsto invece nessun beneficio se l'assunzione è stata effettuata nei sei mesi successivi al licenziamento dalla stessa o da altra impresa collegata o controllata. Si ricorda, infine, che la Riforma del lavoro ha abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dal 1° gennaio 2017. Pertanto, le agevolazioni descritte saranno applicabili per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate sino al 31 dicembre 2016.
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