Sono considerati non indennizzabili ai fini del computo della prestazione di disoccupazione agricola, i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore. Ciò in considerazione del fatto che le indennità per i congedi in argomento sono considerati incumulabili con le prestazioni a sostegno del reddito.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 2335 di ieri.
Astensione obbligatoria - In particolare, stiamo parlando del congedo obbligatorio introdotto dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 24, lett. a) della L. n. 92/2012) che ha previsto – in via sperimentale per il triennio “2013-2015” – un importante sostegno alla genitorialità, promuovendo “una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
Il provvedimento di riforma introduce l’obbligo per il padre, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, di astenersi dal lavoro per un giorno, con riconoscimento di un’indennità pari al 100% a carico dell’INPS (che si aggiunge all'80% dell'indennità che già spetta alla lavoratrice madre in astensione obbligatoria).
Entro lo stesso periodo, inoltre, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di utilizzare altri due giorni, anche continuativi, in sostituzione del periodo spettante alla madre. Per questi giorni di astensione, l'INPS indennizza l'assenza al padre nella misura del 100%, senza alcuna erogazione di indennità alla lavoratrice madre che ha dunque ceduto le due giornate al padre lavoratore.
Attenzione. Le giornate di assenza a tale titolo vanno comunicate al datore di lavoro con un preavviso di 15 giorni.
Divieto di cumulabilità – Sul punto, l’INPS ha tenuto a precisare che le indennità per i congedi in argomento prevalgono sulle prestazioni a sostegno del reddito, dunque non sono cumulabili con queste ultime (par. 5 della circolare n. 40/2013).
Con particolare riferimento invece agli operai agricoli, si precisa che i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore, poiché incumulabili con le altre prestazioni a sostegno del reddito, devono essere considerati non indennizzabili ai fini del computo della prestazione di disoccupazione agricola.
Pagamento indennità – Utili chiarimenti sono stati forniti anche in merito al pagamento delle indennità dei congedi, i quali vengono effettuati tramite la procedura “Pagamenti vari” che non colloquia in modo automatizzato con la procedura di “Liquidazione delle domande di disoccupazione e ANF ai lavoratori agricoli dipendenti”.
Di conseguenza, tutte le volte in cui venga emesso un pagamento relativo alle indennità in argomento, dev’esser data immediata comunicazione agli operatori incaricati della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola. Questo perché è necessario verificare la presenza di una domanda di prestazione di disoccupazione agricola da definire o già definita per il medesimo periodo interessato dal congedo indennizzato.
Nel primo caso, in sede di gestione di una nuova domanda di disoccupazione agricola, nella relativa procedura di liquidazione le giornate corrispondenti al periodo di congedo in argomento (1, massimo 2) dovranno essere inserite nel campo “Altre giornate non indennizzabili” presente nella sezione “Giornate già indennizzate”.
Nel caso, invece, in cui la domanda di prestazione di disoccupazione agricola è stata già definita con accoglimento, la stessa dovrà essere riesaminata d’ufficio per la rideterminazione sia delle giornate da indennizzare a titolo di disoccupazione e ANF sia dell’accredito figurativo spettante, utilizzando in procedura la stessa modalità sopra descritta di valorizzazione delle giornate non indennizzabili per congedo obbligatorio o facoltativo del padre lavoratore.
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