23 ottobre 2015

Docenti universitari in aspettativa: TFR o TFS?

La contribuzione deve essere commisurata alle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Ai docenti universitari collocati in aspettativa per lo svolgimento di altri incarichi presso le P.A., si applica il diritto al Tfr che sorge in relazione ai predetti rapporti di lavoro a tempo determinato. Conseguentemente, l’indennità di buonuscita relativa alla posizione di docente universitario è commisurata ai periodi che precedono e seguono quello di aspettativa durante il quale si svolge l’incarico presso una pubblica amministrazione, incarico regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato.

A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 6501 di ieri a seguito di numerosi quesiti pervenuti in ordine alla tipologia di tutela applicabile, in tema di trattamenti di fine servizio, a docenti universitari collocati in aspettativa per lo svolgimento di altri incarichi. In particolare si è posta la questione se, con riferimento ad incarichi che accedono a contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con P.A. prevalga la tutela di cui agli artt. 12 e 13 del DPR 382/1980 (riforma universitaria) che considera questi periodi utili ai fini dell’indennità di buonuscita spettante in relazione alla posizione di docente universitario ovvero se per questi stessi periodi spetti il trattamento di fine rapporto connesso e commisurato alle retribuzioni ed ai servizi del rapporto di lavoro a tempo determinato costituito per l’incarico, al pari di quanto avviene per gli altri dipendenti pubblici che si trovano nella medesima condizione.

TFR per i docenti universitari - La riforma universitaria (Dpr n. 382/1980) agli artt. 12 e 13, ha introdotto utili norme volte ad assicurare una tutela previdenziale anche per servizi presso la Pubblica Amministrazione (e non solo) che, all’epoca, non avrebbero dato luogo alla maturazione di un autonomo diritto ad una prestazione di fine lavoro. Ora, siccome l’art. 1, co. 9 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m.i. ha istituito il diritto al Tfr in relazione a servizi prestati nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato presso P.A., l’Istituto previdenziale ritiene che la suddetta tutela è stata sostituita dal diritto al TFR che sorge in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Di conseguenza, l’indennità di buonuscita relativa alla posizione di docente universitario, è commisurata ai periodi che precedono e seguono quello di aspettativa durante il quale si svolge l’incarico presso una P.A., incarico regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, nel caso in cui il docente universitario non riprenda più servizio nel ruolo di provenienza, perché nel corso dell’aspettativa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si risolve per cause dipendenti o indipendenti dalla volontà dell’iscritto, l’importo dell’indennità di buonuscita maturata alla data di inizio dell’aspettativa dovrà essere rivalutato secondo le modalità indicate nel DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i. e corrisposto unitamente alle quote di TFR spettanti per il rapporto di lavoro a tempo determinato.
Con riferimento agli adempimenti contributivi invece, per i periodi di svolgimento di rapporti di lavoro a tempo determinato la contribuzione deve essere commisurata alle retribuzioni effettivamente corrisposte e deve far carico all’amministrazione presso la quale si svolge il servizio, diversamente da quanto previsto per gli altri periodi di aspettativa di cui agli art. 12 e 13 del DPR 382/1980.

Infine, l’INPS tiene a precisare che la tutela di cui alla riforma universitaria resta inalterata con riferimento ad incarichi svolti al di fuori di rapporti di lavoro a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni.
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