10 agosto 2015

Dol. Semaforo verde in caso di concordato preventivo

È regolare l’impresa che si trova in concordato preventivo, anche in presenza di pagamenti parziali

Autore: Redazione Fiscal Focus
La procedura telematica del La procedura telematica del nuovo meccanismo di rilascio del Durc online (Dol), partito l’1 luglio scorso, evidenzierà il semaforo verde (regolarità contributiva) anche qualora, dopo il decreto di omologazione del concordato preventivo e fino al completamento del concordato, è presente una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio. Ciò in quanto, fino a quando non viene adempiuto il concordato, rispetto ai crediti privilegiati per la parte eccedente quella riconosciuta dal concordato omologato, l’Ente creditore non può attivarsi per il recupero né il debitore può procedere ad effettuare spontaneamente alcun pagamento giacché, al contrario, verrebbe violata la par condicio creditorum.

A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 5223/2015.

Concordato con continuità aziendale
– Il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015, che disciplina le modalità di rilascio del Durc online, all’art. 5, co. 1 ha stabilito che in caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), “l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge”.

Sul punto, il Ministero del Lavoro con la circolare n. 19/2015 ha avuto modo di precisare che ove il piano concordatario preveda la parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio e dei relativi accessori di legge dell’Inps, dell’Inail nonché di quelli di pertinenza delle Casse edili ovvero la retrocessione degli stessi anche al rango di crediti chirografari, gli Istituti dovranno attestare l’irregolarità contributiva in quanto, in tale ipotesi, non ricorre la condizione dell’integrale soddisfazione prevista dall’art. 5, co. 1, del D.I. in trattazione.

Successivamente è intervenuto l’INPS con la circolare n. 126/2015, la quale ha chiarito che, intervenuta l’omologa del concordato nel rispetto della predetta condizione dell’integrale soddisfazione dei crediti Inps, laddove il pagamento degli stessi non avvenga nel rispetto dei termini previsti dal piano, il sistema di verifica automatizzata fornirà l’esito di irregolarità che sarà reso disponibile con il documento denominato “Verifica regolarità contributiva”.

Si è pertanto creata incertezza per l’accostamento della condizione di sussistenza della regolarità contributiva in caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative, alla previsione dell’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali e assistenziali privilegiati.

Chiarimenti – A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato il ministero del Lavoro che, con la nota del 21 luglio 2015, ha affermato l’obbligo di rilascio del Durc alle imprese che hanno conseguito l’omologazione del concordato preventivo anche laddove il relativo piano non contempli l’integrale soddisfazione dei crediti privilegiati di Inps e Inail. Ciò in base all’articolo 184 della Legge fallimentare secondo cui il concordato omologato (che può prevedere un pagamento non integrale dei crediti), è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso previsto dall’articolo 161.

Quindi dopo il decreto di omologazione, pur in presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali privilegiati, e fino a quando non sia adempiuto il concordato, si verifica la sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative con la conseguenza che deve essere dichiarata la regolarità contributiva.

Obbligo voto contrario
– Ciò detto, l’Inps coglie l’occasione di ribadire che, in presenza di un piano concordatario che preveda la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell’Istituto, il voto contrario al piano stesso deve essere sempre espresso, o verbalmente nel corso dell’adunanza dei creditori ovvero attraverso una comunicazione formulata agli organi della procedura e al giudice delegato nei termini fissati per l’adunanza dei creditori.
Laddove, pur a fronte dell’espressione di voto sfavorevole, il concordato venga omologato, dovrà essere attivato il procedimento disciplinato dall’art. 183 L.F per ottenere la piena soddisfazione dei propri crediti proponendo reclamo contro il decreto di omologazione alla Corte di Appello.
nuovo meccanismo di rilascio del Durc online (Dol), partito l’1 luglio scorso, evidenzierà il semaforo verde (regolarità contributiva) anche qualora, dopo il decreto di omologazione del concordato preventivo e fino al completamento del concordato, è presente una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio. Ciò in quanto, fino a quando non viene adempiuto il concordato, rispetto ai crediti privilegiati per la parte eccedente quella riconosciuta dal concordato omologato, l’Ente creditore non può attivarsi per il recupero né il debitore può procedere ad effettuare spontaneamente alcun pagamento giacché, al contrario, verrebbe violata la par condicio creditorum.
A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 5223/2015.
Concordato con continuità aziendale – Il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015, che disciplina le modalità di rilascio del Durc online, all’art. 5, co. 1 ha stabilito che in caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), “l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge”.
Sul punto, il Ministero del Lavoro con la circolare n. 19/2015 ha avuto modo di precisare che ove il piano concordatario preveda la parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio e dei relativi accessori di legge dell’Inps, dell’Inail nonché di quelli di pertinenza delle Casse edili ovvero la retrocessione degli stessi anche al rango di crediti chirografari, gli Istituti dovranno attestare l’irregolarità contributiva in quanto, in tale ipotesi, non ricorre la condizione dell’integrale soddisfazione prevista dall’art. 5, co. 1, del D.I. in trattazione.
Successivamente è intervenuto l’INPS con la circolare n. 126/2015, la quale ha chiarito che, intervenuta l’omologa del concordato nel rispetto della predetta condizione dell’integrale soddisfazione dei crediti Inps, laddove il pagamento degli stessi non avvenga nel rispetto dei termini previsti dal piano, il sistema di verifica automatizzata fornirà l’esito di irregolarità che sarà reso disponibile con il documento denominato “Verifica regolarità contributiva”.
Si è pertanto creata incertezza per l’accostamento della condizione di sussistenza della regolarità contributiva in caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative, alla previsione dell’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali e assistenziali privilegiati.

Chiarimenti – A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato il ministero del Lavoro che, con la nota del 21 luglio 2015, ha affermato l’obbligo di rilascio del Durc alle imprese che hanno conseguito l’omologazione del concordato preventivo anche laddove il relativo piano non contempli l’integrale soddisfazione dei crediti privilegiati di Inps e Inail. Ciò in base all’articolo 184 della Legge fallimentare secondo cui il concordato omologato (che può prevedere un pagamento non integrale dei crediti), è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso previsto dall’articolo 161.
Quindi dopo il decreto di omologazione, pur in presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali privilegiati, e fino a quando non sia adempiuto il concordato, si verifica la sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative con la conseguenza che deve essere dichiarata la regolarità contributiva.

Obbligo voto contrario – Ciò detto, l’Inps coglie l’occasione di ribadire che, in presenza di un piano concordatario che preveda la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell’Istituto, il voto contrario al piano stesso deve essere sempre espresso, o verbalmente nel corso dell’adunanza dei creditori ovvero attraverso una comunicazione formulata agli organi della procedura e al giudice delegato nei termini fissati per l’adunanza dei creditori.
Laddove, pur a fronte dell’espressione di voto sfavorevole, il concordato venga omologato, dovrà essere attivato il procedimento disciplinato dall’art. 183 L.F per ottenere la piena soddisfazione dei propri crediti proponendo reclamo contro il decreto di omologazione alla Corte di Appello.
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