11 maggio 2016

Domanda di TFS: stop all’autenticazione del contratto di cessione

La notifica del contratto di cessione può avvenire anche attraverso la Pec

Autore: redazione fiscal focus
Non è necessaria alcuna autenticazione della sottoscrizione del contratto di cessione del TFS, in quanto l’invio della domanda telematica di quantificazione avviene previa identificazione dell’utente interessato, che deve essere il beneficiario del TFS o di quota di esso. Diversamente, tale autenticazione si rivela obbligatoria nel caso in cui il contratto di cessione venga notificato alla sede INPS competente per territorio senza essere stato preceduto da un’istanza di quantificazione.

A renderlo noto è l’INPS con il Messaggio n. 2079/2016.

Domande online - Con la Circolare INPS n. 30/2013, sono state traslocate sul web una serie di servizi, tra cui le “Nuove modalità di presentazione delle istanze per la liquidazione dell’assicurazione sociale vita, per la quantificazione del TFS e del TFR ai fini della cessione e per la dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR”.

In particolare, le istanze riguardanti la quantificazione del trattamento di fine servizio (TFS) devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
• contact center integrato;
• patronati – attraverso i servizi telematici forniti dagli stessi.

Autenticazione non necessaria - Poiché l’invio della domanda di quantificazione fatta attraverso uno dei tre strumenti sopra elencati avviene previa identificazione dell’utente interessato, che deve essere il beneficiario del TFS o di quota di esso, non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione del contratto di cessione; diversamente, tale autenticazione si rivela obbligatoria nel caso in cui il contratto di cessione venga notificato alla sede INPS competente per territorio senza essere stato preceduto da un’istanza di quantificazione.

Sul punto, l’INPS tiene a precisare che possono essere cessionari del TFS le banche e gli intermediari finanziari già accreditati presso l’INPS, ma anche soggetti non accreditati, nonché le persone giuridiche e le persone fisiche.

Altro chiarimento riguarda la notifica del contratto di cessione, che può avvenire anche attraverso la posta elettronica certificata della sede competente per territorio.
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