2 febbraio 2016

Domestici: importi contributivi in stallo

Per l’anno 2016 si pagano gli stessi contributi dello scorso anno per colf e badanti

Autore: Daniele Bonaddio

Alla luce della recente novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287, secondo la quale “[…] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determinarapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”, e considerato che tale variazione per il periodo “gennaio 2014 – dicembre 2014” ed il periodo “gennaio 2015 – dicembre 2015” è risultato nella misura del -0,1%, per quest’anno si applicano le stesse fasce di retribuzione dello scorso anno (INPS, Circolare n. 12 del 23 febbraio 2015).


Quindi, continua ad applicarsi anche il contributo addizionale dell’1,4% (art. 2 della L. n. 92/2012), a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.


A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 16/2016.


I valori aggiornati – La retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi della colf è stabilita dalla legge, che prevede tre determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive. Per quest’anno, i valori contributivi sono stati così determinati:


  • retribuzione oraria effettiva fino a € 7,88: importo contributo orario € 1,39 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,40 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • retribuzione oraria effettiva oltre € 7,88 fino a € 9,59: importo contributo orario € 1,57 (€ 0,39 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,58 (€ 0,40 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • retribuzione oraria effettiva oltre € 9,59: importo contributo orario € 1,91 (€ 0,48 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,93 (€ 0,48 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: importo contributo orario € 1,01 (€ 0,25 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,02 (€ 0,25 a carico del lavoratore) senza quota CUAF.


Stop al “Job sharing” – Sul punto, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che dal 25 giugno 2015 non potrà più essere utilizzato l’istituto del lavoro ripartito (c.d. “Job sharing”), in quanto la recente revisione del “Codice dei contratti”, ad opera del D.Lgs. n. 81/2015 (attuativo del Jobs Act), ne ha disposto l’abrogazione. Tuttavia, restano validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla predetta data.


I termini di pagamento – Infine, si ricorda che i contributi si pagano per trimestri solari, secondo il seguente scadenzario:


  • I trimestre (dal 1° al 10 aprile);
  • II trimestre (dal 1° al 10 luglio);
  • III trimestre (dal 1° al 10 ottobre);
  • IV trimestre (dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo).



Per adempiere all’obbligo contributivo, è possibile utilizzare le seguenti modalità: bollettino MAV precompilato inviato dall’Istituto; circuito “Reti Amiche”; online, sul sito www.inps.it nella sezione: “Servizi online” -> “Cittadino” -> “Lavoratori domestici: pagamento online contributi”, utilizzando la carta di credito; Contact Center, telefonando al numero gratuito 803.164.

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