Premessa – Al lavoratore che, oltre a svolgere attività nel settore agricolo, presta la propria manodopera anche in quello non agricolo in qualità di socio lavoratore di cooperativa ovvero di personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, ai fini del computo dell’indennità di disoccupazione agricola non si applicherà la riduzione proporzionale prevista solo per le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 5336/2014.
ASpI e mini-ASpI – L’ASpI e la mini-ASpI, introdotta dalla riforma Fornero (L. n. 92/2012), si applica – in via sperimentale - per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 (a regime nel 2016). Nello specifico, sono inclusi nella nuova assicurazione: gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata; il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Indennità proporzionale - Per i suddetti soggetti e per i soci lavoratori di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, con rapporto di lavoro subordinato, per i quali la contribuzione ASpI è prevista in misura ridotta, anche le indennità ASpI e mini-ASpI sono conseguentemente liquidate in misura ridotta ovvero in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione. Disciplina questa che non si applica ai lavoratori agricoli. Infatti, in considerazione del fatto che i lavoratori agricoli sono esclusi dall’applicazione dell’ASpI e dal diritto alle relative prestazioni di disoccupazione, l’Inps precisa che, ai fini del computo dell’indennità di disoccupazione agricola, laddove il richiedente la prestazione abbia svolto attività di lavoro dipendente oltreché nel settore agricolo anche in quello non agricolo in qualità di socio lavoratore di cooperativa ovvero di personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, non si applicherà la suddetta riduzione proporzionale, prevista solo per le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI.
Procedura di liquidazione – Quanto appena detto comporta anche una differente procedura di liquidazione della disoccupazione agricola rispetto a quanto avveniva per le prestazioni fino all’anno di competenza 2012. Infatti, le predette categorie di lavoratori (socio lavoratore di cooperativa di cui al D.P.R. n. 602/1970, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) dovranno riportare i periodi di lavoro svolti nella sezione relativa al lavoro dipendente non agricolo e non più nel campo relativo alle giornate non indennizzabili. Al riguardo, l’INPS sottolinea che i periodi di lavoro dipendente non agricolo svolti dalle categorie di lavoratori con le qualifiche summenzionate precedentemente al 1° gennaio 2013, continuano a non essere utilizzabili ai fini del raggiungimento del requisito assicurativo e contributivo poiché non coperti da assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Per quanto concerne invece, la gestione dei periodi di lavoro domestici, ai fini del computo dei trattamenti di disoccupazione agricola, i dati contributivi e retributivi dovranno essere prelevati dai bollettini di versamento dei contributi, poiché tali periodi non rientrano nel flusso UniEmens. Nel dettaglio, per definire il numero di giornate lavorate occorrerà dividere per 4 le ore assoggettate a contribuzione in ciascun trimestre, rispettando comunque il limite massimo di 78 giorni. Tutto il periodo di durata del contratto di lavoro sarà, invece, considerato non indennizzabile. Le date di inizio e fine contratto potranno essere ricavate dai dati delle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro-Unilav.
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